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Le Regioni si danno alla finanza creativa

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Sono solo alcuni degli enti locali che sono ricorsi alla «finanza creativa» utilizzando derivati come lo swap per sopperire ai tagli del governo e alle competenze sempre più numerose. A sottolineare il crescente ricorso da parte delle amministrazioni locali ai derivati è la Corte dei conti nella Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni anno 2001 e stime 2002. Valutazione che viene supportata anche dai dati di Standar & Poor's che ha in rating 30 tra Regioni, Comuni e Province. I derivati vengono utilizzati dal 63% degli enti locali che sono clienti della società. Ed è proprio questo crescente ricorso alla cosiddetta «finanza creativa» da parte di Comuni e Regioni che ha spinto il ministero dell'Economia a dettare regole più rigide e avviare il monitoraggio per l'utilizzo di swap, cap, collar e gli altri strumenti di finanza creativa. In particolare il decreto del ministero dell'Economia, di concerto con il dicastero dell'Interno, stabilisce che dovranno essere rispettati i limiti quantitativi, ci si dovrà rivolgere a intermediari con un rating adeguato e dovranno essere utilizzati i parametri monetari del G7. Gli enti sono inoltre tenuti a comunicare ogni tre mesi al Tesoro le operazioni messe in atto per reperire finanziamenti. Altro paletto fissato dal Mef stabilisce che «le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro» dovranno essere comunicati al dipartimento del Tesoro. Il ministero all'ente, entro 10 giorni e in modo motivato, qual è il momento migliore per effettuare l'operazione. Al Tesoro dovranno essere comunicate anche le operazioni di accesso al «credito a breve termine presso il sistema bancario» e «i mutui accesi con i soggetti esterni alle pubblica amministrazione». Comunicazioni dovranno inoltre essere fatte anche al Cicr se la tipologia dell'operazione lo richiede. Gli strumenti, inoltre, non potranno essere utilizzati a fini speculativi ma «esclusivamente in presenza di passività effettivamente dovute». .

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