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È IL presidente della Repubblica a concedere la grazia, anche in assenza di domanda o di proposta, con ...

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Il provvedimento, composto da due soli articoli, è firmato dal verde Marco Boato e da esponenti di tutti i gruppi parlamentari, salvo la Lega; è stato presentato a Montecitorio il 30 luglio di quest'anno e l'esame in commissione è iniziato il 4 dicembre. Il testo, spiega Boato nella relazione, «intende ripristinare il ruolo attivo e la responsabilità (non politica) del capo dello Stato e al tempo stesso rimarcare il valore eccezionale e singolare del provvedimento di grazia». «Il presidente della Repubblica - recita il primo articolo del testo Boato - in conformità agli articoli 2, 27 terzo comma, e 87 primo e undicesimo comma della Costituzione, concede la grazia e commuta le pene, anche in assenza di domanda o proposta, con proprio decreto controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri». «Il ministro della Giustizia - prosegue il testo della proposta di legge - trasmette in forma riservata al presidente della Repubblica le informazioni che questi richiede ai fini dell'esercizio del potere di cui al comma uno. Il pubblico ministero presso il giudice indicato dall'articolo 655 del codice di procedura penale cura l'esecuzione del decreto di grazia, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti». Il secondo articolo abroga l'articolo 681 del codice di procedura penale, articolo nel quale sono indicati i soggetti che possono sottoscrivere la domanda di grazia (il condannato stesso o un suo congiunto, l'avvocato o il procuratore legale) presentata al ministro Guardasigilli e diretta al Capo dello Stato. «Il ministro della Giustizia - rileva Boato - in osservanza al principio della 'leale cooperazionè rimane utile interlocutore del presidente della Repubblica mettendogli a disposizione competenze e servizi funzionali alla maturazione e all'adozione delle sue decisioni». Quanto alla firma del provvedimento da parte del premier Boato osserva che «non assume il significato della corresponsabilità dell'atto ma semplicemente attesta l'avvenuto esercizio di un potere proprio del presidente della Repubblica». Per valorizzare l'autonoma iniziativa del presidente «non è parso rilevante - sottolinea Boato - disciplinare le modalità per la presentazione della grazia». «Nella società democratica aperta egli può essere sensibilizzato all'esame dei singoli casi da fonti molteplici e di diverso impatto: da campagne di opinione pubblica, da segnalazioni di semplici cittadini e degli stessi interessati. Chiunque può rivolgersi al capo dello Stato, ma a lui solo spettano l'insindacabile sensibilità e responsabilità di fronte alle diverse situazioni e vicende».

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