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Assenti dal lavoro, multa da 500 euro

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In base alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 (modificata e integrata dalla legge n. 33 dell'11 aprile 2000) sono previste sanzioni pecuniarie da 250 a 500 euro «per ogni giorno di inosservanza», si legge nell'art. 9 della legge. L'ordinanza di precettazione è stata introdotta proprio con la legge del 1990, conosciuta come la «146», voluta per disciplinare l'esercizio del diritto di sciopero. Essa interviene nel caso di «fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati ...» cagionato «dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici» La legge prevede che l'organo precettante sia il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato (nel caso di conflitti di rilevanza nazionale o interregionale), oppure il Prefetto (negli altri casi). L'emanazione dell'ordinanza di precettazione deve seguire un suo procedimento: a) la Commissione o l'autorità precettante riconoscono in uno sciopero proclamato, il fondato pericolo di un pregiudizio grave o imminente ai diritti dell'utenza; b) l'autorità competente invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo oppure esperisce un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile. Se il tentativo ha esito negativo, può adottare con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti persona costituzionalmente tutelati. Il contenuto dell'ordinanza può prevedere il «differimento» dello sciopero ad altra data, oppure la riduzione della sua durata. Può inoltre prevedere l'osservanza di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti dell'utenza. Sempre sulla base della legge del 1990, l'ordinanza di precettazione deve essere «adeguatamente motivata»; adottata dall'autorità precettante non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'astensione; portata a conoscenza dei destinatari. L'ordinanza di precettazione può essere naturalmente impugnata davanti al TAR, competente per territorio da parte dei soggetti che promuovono lo sciopero.

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