Obbligatorio il «sì» delle Camere
Lo prevede la legge di attuazione nel nuovo articolo 68 della Costituzione, che tutela l'immunità parlamentare, approvata lo scorso giugno. Un testo forse più noto come «lodo Maccanico» o «lodo Schifani» e che contiene anche il cosiddetto «scudo antiprocessi» per i vertici dello Stato. L'autorizzazione serve sia per poter usare conversazioni intercettate sull'utenza di un indagato (non parlamentare) alle quali abbia preso parte un onorevole o un senatore, sia per poter mettere sotto controllo il telefono di un parlamentare. Il Gip ha dieci giorni di tempo per chiedere l'autorizzazione alla Camera alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. Nella richiesta il Gip deve enunciare il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicare le norme di legge violate e gli elementi sui quali si fonda la richiesta, allegando copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati delle conversazioni. Se l'autorizzazione viene negata la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente (comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego). Serve inoltre l'autorizzazione della Camera (o del Senato) per poter intercettare conversazioni, per sequestrare la corrispondenza, oltre che per perquisizioni o per l'arresto di un parlamentare. L'autorizzazione non è richiesta se il parlamentare è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'obbligo di arresto in flagranza o se si deve eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.