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Obbligatorio il «sì» delle Camere

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Lo prevede la legge di attuazione nel nuovo articolo 68 della Costituzione, che tutela l'immunità parlamentare, approvata lo scorso giugno. Un testo forse più noto come «lodo Maccanico» o «lodo Schifani» e che contiene anche il cosiddetto «scudo antiprocessi» per i vertici dello Stato. L'autorizzazione serve sia per poter usare conversazioni intercettate sull'utenza di un indagato (non parlamentare) alle quali abbia preso parte un onorevole o un senatore, sia per poter mettere sotto controllo il telefono di un parlamentare. Il Gip ha dieci giorni di tempo per chiedere l'autorizzazione alla Camera alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. Nella richiesta il Gip deve enunciare il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicare le norme di legge violate e gli elementi sui quali si fonda la richiesta, allegando copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati delle conversazioni. Se l'autorizzazione viene negata la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente (comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego). Serve inoltre l'autorizzazione della Camera (o del Senato) per poter intercettare conversazioni, per sequestrare la corrispondenza, oltre che per perquisizioni o per l'arresto di un parlamentare. L'autorizzazione non è richiesta se il parlamentare è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'obbligo di arresto in flagranza o se si deve eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

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