«Con il mandato Ue arresto anche per reati che non ci sono in Italia»
La via costituzionale infatti può essere considerata solo come «extrema ratio». Ma la proposta di legge presentata dai Ds, proprio per accogliere la normativa europea nell'ordinamento nazionale, va cambiata profondamente perché così com'è è incostituzionale. È questo in sostanza il contenuto del parere espresso dal deputato di Forza Italia Francesco Nitto Palma sul testo che ha come primo firmatario l'esponente della Quercia Giovanni Kessler e che è ora all'esame della commissione Giustizia di Montecitorio. Nella sua relazione Nitto Palma critica il mandato di arresto europeo affermando che se venisse accolto nel nostro ordinamento così com'è violerebbe almeno 12 articoli della Costituzione. La decisione quadro europea. È stata adottata il 13 giugno 2002 dal Consiglio dell'Unione Europea ed esorbiterebbe, secondo quanto sostenuto anche da Giuliano Vassalli nella sua audizione in commissione Giustizia, dai limiti che le sono stati assegnati dal Trattato dell'Unione in quanto «non rimane nell'ambito del riavvicinamento tra le legislazioni degli Stati; non limita i suoi effetti ai fenomeni criminosi tassativamente indicati nel Trattato (criminalità organizzata, terrorismo e traffico di stupefacenti) e non rispetta la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi». In più, osserva Palma, se venisse recepita integralmente porterebbe a «forte deviazioni dal diritto interno e a non poche disparità di trattamento in ragione delle diversità ordinamentali esistenti tra i vari Stati». I contrasti con la Costituzione. Nel mandato di arresto Ue si prevede che si possa chiedere la consegna di chi ha commesso reati politici. Il che contrasta con gli articoli 10 e 26 della Costituzione nei quali si prevede che l'estradizione non possa essere mai ammessa per questi reati. Si può essere arrestati anche per reati che non sono previsti nel nostro ordinamento. Per cui, paradossalmente, ogni cittadino europeo dovrebbe conoscere la legge penale di tutti i Paesi della comunità. Sempre nella decisione quadro si individuano i reati per i quali si può chiedere l'arresto solo «sulla base di una generica enunciazione di tipologie». Contrastando così con l'articolo 24 della Costituzione nel quale si sostiene invece la "determinatezza della fattispecie". L'imputato cioè «deve confrontarsi con un'imputazione precisa e con un atto non equivoco». Il Consiglio Ue si è poi riservato di inserire «in qualsiasi momento» altre categorie di reati. Anche dopo l'entrata in vigore della legge di recepimento nei singoli Stati. In sostanza si tratta di un «elenco aperto» che configge con l'articolo 25 della Costituzione anche per una serie di altri motivi tra cui quello che l'introduzione di nuove fattispecie non avverrà con una legge, ma con una semplice decisione assunta dal Consiglio di Strasburgo «sia pure con il voto favorevole del rappresentante italiano.