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Stop al decreto per le antenne dei telefonini, ma niente blocco

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Ma non ci sarà nessun blocco. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'intero decreto legislativo 198 del 2002, che contiene «disposizione volte ad accelerare le realizzazioni di infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese». In pratica, quello per l'installazione delle antenne dei cellulari che ha sollevato numerose polemiche. Si trattava quindi di un decreto in grado di accelerare le procedure di installazione delle infrastrutture, semplificandone i modi ed i tempi e che introduceva il sistema del silenzio-assenso. L'intero decreto legislativo è stato impugnato da tutte le Regioni ricorrenti per eccesso di delega, sostenendo che la legge 443 del 2002, autorizzava l'adozione di una normativa specifica per le sole infrastrutture individuate anno per anno, a mezzo di un programma approvato dal Cipe, mentre nel caso in questione non c'è tale individuazione ma esclusivamente una sintesi del piano degli interventi nel comparto delle comunicazioni. Secondo la Corte Costituzionale, l'eccesso di delega è evidente «a nulla rilevando in questo giudizio, la sopravvenuta entrata in vigore del decreto legislativo 1 agosto 2003, 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, che riguarda in parte la stessa materia». L' art 1, comma 2 della legge 443 del 2001, si legge nella sentenza, «ha conferito al Governo il potere di individuare infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale a mezzo di un programma formulato su proposta dei ministri competenti, sentite le regioni interessate ovvero su proposta delle regioni, sentiti i ministri competenti. I criteri di delega, contenuti nell' art.2 confermano che i decreti legislativi dovevano essere intesi a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati a mezzo di un programma». «Di tale programma - sottolinea la Consulta - non vi è alcuna menzione nel decreto impugnato, il quale al contrario prevede che i soggetti interessati alla installazione delle infrastrutture sono abilitati ad agire in assenza di un atto che identifichi prima, con il concorso regionale, le opere da realizzare e sulla scorta di un mero piano di investimenti delle diverse società concessionarie». «La decisione della Corte Costituzionale - si legge in una nota del ministero delle Comunicazioni - sul decreto legislativo riguarda la mancanza di delega e non il merito e non crea vuoti normativi. Le attività per la realizzazione di impianti per le telecomunicazioni potranno proseguire nel rispetto dell'ambiente, della salute e dello sviluppo». Secondo il dicastero, il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, varato dal governo nel luglio scorso, «ha definitivamente superato la fase affrontata con il decreto legislativo 198 per quanto concerne le procedure per l'istallazione delle infrastrutture di tlc». La direttiva «Framework» dell'Unione Europea, recepita nel Codice, stabilisce che gli Stati debbano assicurare procedure certe e trasparenti per quanto riguarda la realizzazione delle reti di tlc «confermando quindi - spiega il ministero - i principi cui era ispirato il decreto legislativo 198».

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