«Indultino, risposta soddisfacente solo in parte»
In un comunicato la giunta dell'Ucpi afferma di aver denunciato da tempo «la situazione di sovraffollamento delle carceri italiane, che rende inesorabilmente degradante l'esecuzione della pena, in palese contrasto con il dettato costituzionale» e di aver quindi richiesto l'approvazione di un ampio provvedimento di clemenza. Ma l'indultino è una risposta «solo parzialmente soddisfacente» perché «si tratta di un provvedimento timido che, da un lato, in assenza di automatismi, ingolferà ulteriormente la già oberata magistratura di sorveglianza e che, dall'altro, non riguarderà tutti coloro già ammessi alle misure alternative alla detenzione, ma solo chi non è in grado di ottenere l'ammissione a tali misure». Vi sono inoltre alcune disposizioni della legge appena approvata che suscitano forti perplessità nei penalisti: innanzitutto, «ancora una volta si ripropone la politica del "doppio binario"», poiché dell'indultino non potranno usufruire i condannati per i reati indicati dall'art.4 bis, con la conseguenza che ad esempio un condannato per rapina può accedere alle misure alternative, ma non all'indultino. In secondo luogo, l'Ucpi rileva come la sospensione dell'esecuzione non si applica a chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art.14 bis della legge sull'ordinamento penitenziario, con la conseguenza che l'applicazione in concreto dell'indultino finisce per dipendere da un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria. Inoltre, l'Unione sottolinea che le disposizioni della nuova legge «si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima»: l'applicazione dell'indultino viene quindi fatta dipendere - affermano - da un elemento temporale del tutto casuale, quale il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che può essere influenzato dai più diversi fattori, con conseguenti, forti dubbi di costituzionalità sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza.