RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI
Molte leggi-delega con copertura fittizia
E, nella relazione consegnata al Parlamento sulle tipologie di copertura adottate, avverte: occhio alle leggi delega, perché, secondo la magistratura contabile, alcune contengono un processo di copertura «innovativo». Ovvero: contengono delle clausole di neutralità finanziaria, ma rimandano le eventuali spese a interventi successivi. Per quanto riguarda la produzione normativa la Corte ricorda che si è registrata una «generale diminuzione» e, contemporaneamente, «un aumento dei provvedimenti d'urgenza»: le leggi pubblicate sono state infatti 47 contro le 32, 104 e 49 degli analoghi periodi del triennio precedente. Sul totale le leggi di iniziativa parlamentare sono solo sette, mentre 27 dei provvedimenti presi in esame «hanno dichiarate conseguenze in termini di oneri» (due di queste sono di iniziativa parlamentare). L'incidenza complessiva dei provvedimenti (nel triennio 2003-2005 e che si estende anche al 2002) ha un onere complessivo di 1.075 milioni di euro ovvero - spiega la Corte dei conti - «il livello più basso degli ultimi cinque anni». Nonostante questo contenimento generale della spesa, un allarme la Corte lo lancia però per quanto riguarda i provvedimenti di investimento e quelli d'urgenza adottati nel caso di calamità naturali. C'è infatti un problema legato alle risorse stanziate per le quali è difficilmente valutabile se siano o meno sufficienti e se quindi sarà necessario ricorrere ad ulteriori finanziamenti. «Tale valutazione - si spiega - appare tanto più doverosa in quanto le opere che si intende realizzare attraverso gli investimenti pubblici hanno nella quasi totalità un carattere più o meno marcato di indivisibilità per cui una realizzazione parziale non determina una utilità direttamente proporzionale alle risorse investite». Un capitolo a parte è quello dedicato alle deleghe. La magistratura contabile prende in esame in particolare il precorso di copertura «innovativo» delle deleghe sulla scuola e sul fisco e chiede più in generale di prevedere «l'automatica attivazione di un monitoraggio sugli effetti finanziari delle norme delegate». Parlando della scuola la Corte spiega che «il finanziamento della riforma, anzichè essere contenuto, come di norma, nella legge di delega, è rinviato, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al reperimento delle risorse da iscrivere annualmente nella legge finanziaria». In tal modo «si delinea un percorso normativo in cui la legge di delega assume in sostanza la natura di una dettagliata enunciazione sia dei capisaldi programmatici sia dei lineamenti operativi della riforma, la cui realizzazione - si sottolinea - è però affidata al reperimento delle risorse in sede di legge finanziaria e solo successivamente, e nei limiti finanziari consentiti dalle risorse già reperite, alla normazione delegata». C'è inoltre un rischio più politico: «È necessario - scrive la Corte - che le norme di delega consentano sufficienti margini di flessibilità e gradualità nella realizzazione del programma, in assenza dei quali si rischierebbe una operatività parziale attraverso dei meri tronconi di riforma che potrebbero inserirsi in modo disarmonico nel sistema e determinare l'improduttività delle spese effettuate».