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Per i crediti lo Stato si basa su ciò che i debitori danno

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È quanto si legge in una analisi della Corte dei Conti relativa «discordanze ed incongruenze nella contabilizzazione dei residui attivi nel rendiconto generale dello Stato» presentata al Parlamento. Secondo i giudici contabili lo Stato non conosce correttamente i propri crediti e spesso per determinarli si basa in maniera induttiva su cio che i debitori pagano spontaneamente. Per la Corte l'unico bilancio attendibile è quello di cassa. Dovrebbe comunque essere la Ragioneria generale dello Stato a spiegare le incongruenze. Inoltre nella costruzione del consuntivo intervengono «correttivi automatici» che riescono a far quadrare formalmente i conti, ma al prezzo di ulteriori distorsioni che con il passare del tempo «tendono ad amplificarsi, rischiando di far perdere, non solo di sicura attendibilità, ma addirittura di reale significatività, lo stesso conto residui nel suo insieme». L'elemento centrale che emerge dall'analisi è che la costruzione del rendiconto è centrata sui versamenti, l'unico dato certo di cui si dispone (la cassa). In altri termini, scrive la Corte, gli importi delle riscossioni e degli accertamenti non vengono direttamente e distintamente rilevati, ma devono essere induttivamente ricostruiti partendo dai versamenti: siccome un certo importo è stato versato, un importo almeno equivalente deve essere stato riscosso e accertato. Si tratta di una deduzione di ordine logico sicuramente incontrovertibile: se le riscossioni sono inferiori ai versamenti e gli accertamenti inferiori alle riscossioni vuol dire che le amministrazioni hanno omesso di annotare crediti liquidi ed esigibili. La procedura di compensazione automatica «corregge l'evidente anomalia, ma, ovviamente, lascia irrisolto il problema della disfunzione gestionale che l'ha originata: resta, cioè, il dato dell'evidente non conoscenza da parte dell'Amministrazione titolare del credito dell'esistenza stessa del credito. Ciò porta, fra l'altro, a ipotizzare che possano esserci anche altri crediti che, non essendo stati spontaneamente versati dall'obbligato, non emergono come accertamenti e dei quali nessun monitoraggio risulta possibile, nè in sede di rendiconto (auditing finanziario-contabile), nè tanto meno, in sede amministrativa (controllo di gestione). Seconde la Corte dei Conti «ci troviamo in un'ottica del tutto rovesciata rispetto a quella che dovrebbe valere ai fini di una corretta gestione e che richiederebbe di partire dal dato dell'accertamento, da disarticolare poi in riscossioni e resti da riscuotere, successivamente distinguendo le riscossioni in versamenti e resti da completa ed aggiornata contabilità dei crediti riscuotibili e del loro stato di riscossione. Si tratta, però, di una situazione che non corrisponde a realtà, anche se un importante passo avanti è stato ora fatto, sia pure limitatamente alle entrate da accertamento e controllo gestite dall'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'operatività della procedura 'stato della riscossionè, grazie alla quale, dando finalmente seguito ai reiterati rilievi della Corte, si dovrebbero poter monitorare nel tempo gli esiti delle attività di controllo -dalla verifica all'avviso di accertamento, all'emissione del ruolo, all'eventuale contenzioso ed al suo esito ed alle relative riscossioni. Gli effetti indotti da tale innovazioni sul grado di affidabilità del rendiconto si potranno verificare a partire dal rendiconto 2002». In definitva si può «ritenere che l'affidabilità del rendiconto fino a tutto l'esercizio finanziario 2002, è assicurata per le sole entrate tributarie ed extratributarie del conto di competenza gestite dall'Agenzia delle entrate. In cifre, ciò significa che, utilizzando il parametro degli accertamenti, l'affidabilità del rendiconto 2001 può non essere messa in dis

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