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AFFIDO congiunto, si cambia.

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La discussione è stata rinviata all'inizio di maggio «per consentire ai colleghi di esaminare il testo in modo più approfondito». Gli articoli che compongono la nuova versione firmata da Paniz dovrebbero applicarsi anche ai figli nati dalle coppie di fatto. Se la decisione tra due coniugi separati è consensuale il giudice «decide se disporre o meno l'affidamento condiviso, avendo come parametro di riferimento l'esclusivo interesse della prole» e cercando la «più ampia e piena realizzazione della bigenitorialità». Una volta dato, il consenso è «irrevocabile», mentre il giudice può revocare l'affido condiviso «per gravi ragioni». Il giudice, sempre secondo la proposta Paniz, può anche attribuire a ciascuno dei genitori «competenze distinte» sui minori. Inoltre deve indicare nel provvedimento «il luogo o i luoghi di abitazione dei minori affidati» e stabilire eventualmente anche «tempi e modalità di presenza» di ognuno dei genitori. Così come deve stabilire le «modalità di mantenimento». L'affido congiunto può essere concesso anche se uno dei genitori non è d'accordo. Ma in questo caso, deve essere indicato nel provvedimento «un centro o un esperto di mediazione familiare» che sarà chiamato a risolvere eventuali «conflitti» tra le parti prima dell'intervento del giudice. Il giudice potrà anche modificare la sua decisione se riscontra «gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto svolgimento dell'affidamento condiviso». Previste anche sanzioni: dall'ammonimento all'«inadempiente» al risarcimento danni a una pena pecuniaria da 25 a 5.000 euro.

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