Su Banca Mediolanum riabilitazione postuma per Berlusconi. La rivincita su Draghi
La Banca Centrale Europea ha torto e la Fininvest del defunto ex premier Silvio Berlusconi e oggi dei suoi cinque eredi, ha ragione. La riabilitazione post-mortem del Cavaliere è avvenuta ieri in sede europea con il parere dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Ue, Campos Sanchez-Bordona, nella controversia riguardante l'acquisizione di una partecipazione qualificata del 30,16% da parte della Fininvest in Banca Mediolanum, l’istituto di credito quotato fondato dal defunto Ennio Doris e oggi nelle mani dei suoi due figli, Massimo e Annalisa Sara. Secondo l’Avvocato generale, infatti, la decisione con la quale la Bce nell'ottobre 2016 (allora il presidente era Mario Draghi), ha negato l'acquisizione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte di Fininvest e Berlusconi, deve essere «annullata nella sua interezza». In sostanza Sanchez-Bordona ritiene che le impugnazioni a quella decisioni dell’Eurotower presentate da Fininvest, Silvio Berlusconi prima e poi dai suoi eredi devono essere accolte. Le conclusioni dell’Avvocato Generale indicano una possibile soluzione giuridica alla causa ma non impegnano la Corte, che deciderà in autonomia nei prossimi mesi.
Andiamo con ordine. Nel 2015 la società di partecipazione finanziaria Mediolanum venne incorporata dalla sua controllata, Banca Mediolanum. Tenuto conto della sua partecipazione nel capitale sociale della Mediolanum pari appunto al 30,1%, la Fininvest, detenuta in maggioranza da Berlusconi, divenne titolare di una identica partecipazione nel capitale della Banca Mediolanum. Un anno prima, però, la Banca d’Italia allora guidata da Ignazio Visco aveva deciso, da un lato, di ordinare la sospensione dei diritti di voto di Fininvest nella Mediolanum e la cessione delle loro partecipazioni eccedenti il 9,99% e, dall’altro, di respingere la loro richiesta di autorizzazione relativa alla detenzione di una partecipazione qualificata in tale ente, per il motivo che Berlusconi non soddisfaceva più il requisito di onorabilità per effetto della condanna per frode fiscale del 2013. Tale decisione della Banca d’Italia fu però annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016. Banca d’Italia e Bce avviarono quindi una nuova procedura di valutazione dell’acquisizione della partecipazione in seguito alla quale l’Eurotower su proposta di Via Nazionale adottò una decisione con cui rifiutava di autorizzare l’acquisizione di una partecipazione qualificata nella banca con il motivo che Berlusconi non soddisfaceva la condizione di onorabilità applicabile ai detentori di partecipazioni qualificate. Nel dicembre 2016, la Fininvest e Berlusconi proposero dinanzi al Tribunale europeo un ricorso di annullamento contro la decisione della Bce ma nel maggio 2022 il Tribunale respinse integralmente il ricorso condannando la Fininvest e Berlusconi e confermando la decisione di Eurotower.
In seguito il gruppo del Biscione e gli eredi di Berlusconi, subentrati nella sua posizione processuale in seguito al suo decesso nel 2023, hanno presentato un ricorso d’impugnazione contro la sentenza del Tribunale presentando diversi motivazioni. Ieri con le sue conclusioni l’Avvocato generale suggerisce che l’impugnazione presentata dai due ricorrenti può essere accolta e, di conseguenza, che la decisione della Bce deve essere annullata nella sua interezza. Secondo questo, infatti, il Tribunale Ue ha commesso una serie di errori di diritto nella valutazione degli effetti del controllo esercitato dai ricorrenti su Banca Mediolanum, tra gli altri con riguardo alle condizioni che legittimano la Bce a imporre il requisito dell’autorizzazione per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni qualificate in enti creditizi. In particolare, la partecipazione della Fininvest e di Berlusconi in Banca Mediolanum è sempre stata una partecipazione qualificata del 30,16%. E poiché non vi è stato alcun aumento di tale quota dopo l’entrata in vigore della Vigilanza bancaria unica, l’autorizzazione della Bce non era necessaria, in quanto si trattava di una partecipazione qualificata «storica».