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Congedo parentale 2022, tutte le novità dell'Inps: "Più giorni ai papà, autonomi compresi"

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Parte oggi il nuovo sistema di congedo parentale dell'Inps. Viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio, che si applica anche al padre adottivo o affidatario, ed entrano in vigore le nuove norme per genitori lavoratori con l’obiettivo di facilitare la divisione delle responsabilità di cura, maternità e paternità. Il congedo di paternità obbligatorio è una misura che consente al padre lavoratore di fruire di un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per un periodo di 10 giorni lavorativi (autonomo rispetto a quello della madre). In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

 

 

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio. Alcune novità riguardano anche le lavoratrici autonome, a cui  è riconosciuta un'indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza. Ma come viene calcolata l’indennita? L'indennità è calcolata come per i periodi di tutela della maternità e paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma. Ma anche il congedo parentale per i genitori lavoratori iscritti alle varie gestioni cambia. Per genitori lavoratori dipendenti si prevede che fino al dodicesimo anno di vita del figlio spetti a ciascun genitore lavoratore un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari sempre al 30 per cento della retribuzione.

 

 

I periodi di congedo parentale indennizzabili sono i seguenti: alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore; al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore. Entrambi i genitori hanno  diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non piu' 6 mesi). Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre può fruire di massimo 6 mesi (che possono arrivare a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

 

 

Al genitore solo, invece, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non piu' 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, e' dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 percento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Per genitori lavoratori iscritti alla gestione separata, invece, è stata data la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore.I genitori hanno, inoltre, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

 

 

 

 

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