Rate sospese o prorogate alle imprese
Asiglare l'accordo «Nuove misure per il credito alle pmi» per il governo, il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera e Vittorio Grilli, viceministro dell'Economia. L'obiettivo dell'accordo è quello di «assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive». Di qui l'azione per «creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggiore facilità nel traghettare le imprese verso un'auspicata inversione del ciclo economico». Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di tre tipi. Il primo sono le operazioni di sospensione dei finanziamenti: in questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing «immobiliare» e «mobiliare». Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni. La seconda ppzione prevista prevede l'allungamento dei finanziamenti e riguarda la durata dei mutui, ma anche la possibilità di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione. Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall'accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione. Il terzo capitolo dell'accordo tende a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività ed è connesso ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Grazie alle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell'accordo sono le piccole e medie operanti in Italia di tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria; vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 milioni di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro. Al momento della presentazione della domanda devono essere «in bonis», ossia non devono avere nei confronti dalla banca sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni. Nel caso l'impresa non abbia ritardati pagamenti, le domande per sospensione della rate di mutui, dei canoni di leasing e di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve per sostenere le esigenze di cassa si intendono ammesse dalla banca, salvo esplicito rifiuto. Le banche che decidono di aderire all'accordo lo comunicano all'Abi, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni. Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012. Le domande di allungamento dei mutui che a questa data dovessero essere ancora in sospensione potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.