Cambiano le norme sul lavoro
Eccole principali. Arbitrato Il lavoratore decide se ricorrere all'arbitrato preventivamente, e non quando insorge una controversia. La scelta Il fatto di ricorso o meno all'arbitrato, non potrà avvenire prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro. Esclusioni. Non sono soggette ad arbitrato se le controversie relative al licenziamento. Per i licenziamenti, dunque, resta l'obbligo di ricorrere al giudice del lavoro. Impugnazioni Anche «nei casi di invalidità del licenziamento» esso dovrà essere impugnato «a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta». Termine e disposizioni si applicano anche ai contratti a termine. Apprendistato Possibilità di assolvere l'ultimo anno di obbligo scolastico, fissato a 16 anni, anche con l'apprendistato, che quindi varrà per i 15enni come stare in classe. Pensioni. Prevista una clausola di salvaguardia per il pensionamento anticipato (minimo 57 anni di età e 35 di contributi) dei lavoratori impiegati in attività usuranti Ammortizzatori. Dopo 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, il governo esercita le deleghe sulla riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli strumenti a sostegno del reddito, dei servizi per l'impiego, degli incentivi all'occupazione. Giustizia I processi del lavoro tornano ad essere gratuiti. Nei casi di violazione nella trasformazione del contratto da tempo indeterminato a tempo determinato, il datore di lavoro dovrà risarcire il lavoratore con una indennità onnicomprensiva fissata tra 2,5 a 12 mensilità.