Banche più presenti nelle imprese
Le nuove norme, spiega il comunicato del Ministero del Tesoro, prevedono l'adeguamento alla disciplina ed alle soglie comunitarie, che diventeranno il punto di riferimento in materia. I nuovi limiti saranno quindi il 15% del patrimonio di vigilanza della banca (o del gruppo) partecipante, che rappresenta il limite di concentrazione per una singola partecipazione, ed il 60% del patrimonio, che rappresenta il limite complessivo per la somma delle partecipazioni della specie. Allo stesso tempo, le nuove disposizioni prevedono «di semplificare il sistema dei controlli di tipo amministrativo sull'acquisizione di partecipazioni in soggetti di natura finanziaria (queste possono essere sottoposte ad autorizzazione preventiva a fini di stabilità, ovvero per evitare ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata)». Nel complesso, sottolinea il Tesoro, «la riforma mira a ridurre sensibilmente il novero delle fattispecie da autorizzare». Non viene però tralasciato il problema di un possibile conflitto di interessi. L'ampliamento delle possibilità operative delle banche sarà infatti «fronteggiato da strumenti e normative di vigilanza in un quadro incentrato sul rafforzamento dei requisiti patrimoniali, l'intensificazione dei controlli, regole di carattere organizzativo e di governance allo scopo di prevenire i conflitti di interesse derivanti dalle relazioni partecipative». In questo contesto, si legge ancora, è compresa anche l'emanazione di una compiuta disciplina delle attività di rischio verso i «soggetti collegati», materia strettamente connessa con quella delle partecipazioni bancarie. La terza delibera stabilisce i «presidi in materia di attività di rischio delle banche verso soggetti collegati», introducendo «limiti quantitativi» e «regole procedurali volte a garantire la correttezza sostanziale delle deliberazioni, controlli sulle posizioni in essere».