Filippo Caleri [email protected] Nessun pagamento per ...
L'articolo 1 del decreto legge n. 93 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2008, infatti, ha riconosciuto l'esenzione dall'Ici a tutte le tipologie d'immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti). La norma non ha valore retroattivo e vale, quindi, solo per gli importi a partire dal 2008, che vanno pagati entro il 16 giugno. A prescindere dalla norma il criterio da utilizzare per i casi dubbi è quello della detrazione principale. Se negli scorsi anni l'importo dei 103 euro era stato sottratto dalla somma dovuta quest'anno la tassa non si paga. Restano assoggettati al pagamento gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 per i quali l'Ici deve essere calcolata sulla base delle aliquote 2007 rimaste invariate per l'anno 2008. Per abitazione principale si deve intendere quella nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) dimora abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica. L'esenzione è estesa, poi, alle eventuali pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto. Le pertinenze sono esenti nei limiti stabiliti nel Regolamento Comunale sull'Ici, approvato con deliberazione del C.C. n. 335 del 1998, e successive modificazioni. Gli esempi più frequenti sono un box o un posto auto, una cantina o una soffitta che già negli anni passati godevano del regime agevolato. I contribuenti che sulla base di quanto detto hanno diritto all'esenzione non devono compilare né il bollettino di conto corrente postale, né il modello F24, né devono tenere in considerazione le istruzioni contenute nella Guida all'Ici per l'anno 2008 che è stata loro recapitata. In caso di avvenuto pagamento non è ancora chiaro come Campidoglio procederà al rimborso. Ma gli uffici tecnici sono al lavoro e nei prossimi giorni il problema- assicurano al Comune - sarà chiarito. Tra i casi che hanno ingenerato la maggiore confusione c'è quello della unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e affini, entro il secondo grado, a condizione che siano destinate ad abitazione principale dei medesimi. Ebbene anche in questo caso la tassa non va pagata. Tra le altre esenzioni ci sono le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in case di cura o di riposo a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risultino locate. Le unità immobiliari di soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale. In questo caso, però, non devono essere titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune dove è sita la casa coniugale.