Ha l'amministratore la facoltà di stipulare un contratto ...
c.che non richiedono la preventiva autorizzazione dell'assemblea, la quale ha comunque il potere di fissare dei limiti alla sua attività negoziale (Cass., sentenza n. 4691/89; Tribunale di Roma, 11 agosto 1988 in "Archivio delle locazioni e del condominio", 1989, pagina 532). La conclusione del contratto assicurativo da parte dell'amministratore obbliga tutti i condomini a corrispondere il premio in base ai propri millesimi di proprietà. Tuttavia va precisato che è controverso se l'assicurazione dell'edificio condominale debba ritenersi obbligatoria ovvero se essa sia solo utile ma non obbligatoria. Sotto questo profilo, è necessario verificare se il regolamento di condominio imponga l'assicurazione come obbligatoria o no. Nel primo caso, l'amministratore è autorizzato a stipulare il contratto anche senza l'autorizzazione dell'assemblea ed i condomini tutti saranno obbligati a pagare il premio in base ai millesimi di proprietà, mentre, nel secondo caso, il contratto può essere stipulato solo previa delibera dell'assemblea a maggioranza. La stipula di un contratto di assicurazione costituisce comunque ordinaria amministrazione, sicchè la delibera relativa deve essere adottata con la maggioranza di cui al comma 2 dell'articolo 1136 c.c., in prima convocazione, o con quella del comma 3 dello stesso articolo, in seconda convocazione. L'approvazione da parte dell'assemblea obbligherà anche i dissenzienti al pagamento del premio. Nel caso di mancanza di espressa disposizione regolamentare nulla vieta che la polizza assicurativa, già stipulata senza autorizzazione assembleare, possa essere ratificata ex post dall'assemblea, con la conseguenza che la nuova delibera e la relativa polizza restano vincolanti anche per i condomini dissenzienti, a norma dell'articolo 1137, comma 1, c.c. In tutti i casi i condomini aventi propri contratti assicurativi non potranno comunque esimersi dalle spese della polizza del condominio. I quesiti vanno inviati a: Associazione romana proprietà edilizia (Arpe), via S. Nicola da Tolentino, 21 - Roma Tel. 06485611 - Fax 064746062