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Bond argentini,

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arrivano i rimborsi Ma non per tutti

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Ma chi ha aderito all'offerta pubblica di scambio lanciata dal governo argentino nel 2005, ottenendo titoli di Stato per un valore di circa un terzo del capitale investito, non potrà avvalersi del fondo anti-crac. Il ministero dell'Economia ha inviato al Consiglio di Stato la bozza definitiva di regolamento che contiene le modalità di indennizzo dei risparmiatori. Il documento, che Il Tempo ha potuto visionare, definisce in modo più puntuale la platea dei soggetti beneficiari rispetto alla prima versione elaborata dai tecnici del dicastero di via XX Settembre. Oltre agli acquirenti di titoli emessi da società aventi sede in Italia, come prescrive l'articolo 1, il nuovo articolo 7 include anche «i risparmiatori che hanno sofferto il danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina», tenendo conto però, «delle eventuali decisioni emesse in sede di arbitrato internazionale ovvero dell'adesione a offerte pubbliche di scambio». Non solo. Nello stesso articolo viene precisato che potranno beneficiare dell'indennizzo anche i soggetti che hanno subito il danno a causa del fallimento della società che ha emesso i titoli. Accelera, dunque, la procedura per rimborsare chi è stato raggirato «dalla violazione delle norme di comportamento degli intermediari e degli emittenti». Si tratta di centinaia di migliaia di risparmiatori che hanno sottoscritto, oltre ai titoli argentini, quelli Parmalat e Cirio, solo per citare i casi più eclatanti. Con il nuovo regolamento, su cui il Consiglio di Stato dovrebbe pronunciarsi la prossima settimana, si stabilisce in modo definitivo che in nessun caso può essere previsto un doppio rimborso, seppur parziale. Intanto lo scorso 17 febbraio è scaduto il termine per la spedizione, da parte delle banche, delle lettere per avvisare i titolari dei cosiddetti conti dormienti. Secondo le ultime stime si tratterebbe di circa 8-10 miliardi di euro fermi nelle casse delle banche (il 20% di questi fondi sarà destinato alla stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione). Il conto sarà estinto solo dopo sei mesi dalla comunicazione inviata dalla banca. Basterà, comunque, anche un piccolo movimento in questi 180 giorni per annullare la procedura avviata.

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