Immobiliare, ecco le regole per la spartizione delle spese tra i condomini

Il criterio sopra richiamato deve però essere seguito esclusivamente per la ripartizione delle spese di manutenzione relative a dette parti comuni, mentre, per quanto riguarda il computo delle maggioranze in sede assembleare per le delibere relative a dette parti, si dovrà avere riguardo ai millesimi di proprietà generale e cioè alla sommatoria delle due tabelle di proprietà allegate ai singoli regolamenti pari a 2000 millesimi. Non vi è alcun motivo per ritenere invalida la clausola che rimette ai due amministratori la facoltà di nominare un incaricato per la riscossione, ferma restando, la loro responsabilità per l'attività svolta da tali incaricati. L'assemblea congiunta dei partecipanti ai due condomini dovrà essere convocata da entrambi gli amministratori mediante avviso inviato direttamente a essi tutti. Chiusura veranda Nel caso di chiusura a veranda di un terrazzo di pertinenza di un singolo appartamento, quali sono le conseguenze sull'assetto proprietario e sulla ripartizione delle spese. Francesco M. - Roma La proprietà del nuovo solaio che si è venuto a creare a seguito della chiusura a veranda del terrazzo al livello dell'appartamento posto al 6° piano, rimane dello stesso proprietario a cui apparteneva il terrazzo esclusivo a livello, ma contemporaneamente sarà la copertura della veranda a svolgere la funzione di copertura per i sottostanti piani che prima era svolta dal terrazzo a livello. Le spese di manutenzione di questo solaio sono, quindi, da ripartire, ai sensi dell'art 1126 c.c., tra il proprietario predetto nella misura di 1/3 ed i condomini sottostanti (compreso lui) per i restanti 2/3 della spesa. Resta inteso che le responsabilità per l'uso improprio della copertura medesima da parte del proprietario posto al settimo piano sono a carico dello stesso, anche se è necessario che sia il condominio, sia il proprietario del 6° piano diffidino formalmente il condomino dell'ultimo piano a non usare la copertura, tra l'altro non provvista di idonea protezione e quindi non praticabile. Lastrico e ringhiera Si chiede di conoscere i criteri di ripartizione della spesa per il rifacimento del lastrico solare e della ringhiera di protezione. Eleonora S. - Latina La spesa per il rifacimento del lastrico solare (terrazzino condominiale di copertura),nonché della ringhiera di protezione del camminamento di gronda va ripartita fra tutti i condomini con i millesimi di proprietà generale, ricomprendendo in essi anche i proprietari dei locali (box) non ricadenti sotto la copertura del «terrazzino condominiale». I quesiti vanno inviati a: Associazione romana proprietà edilizia (Arpe), via S. Nicola da Tolentino, 21 - Roma Tel. 06485611 - Fax 064746062