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Immobiliare, tra le mansioni del portiere rientrano anche le opere di giardinaggio ordinarie

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7, comma 8, del C.C.N.L. Federproprietà - CONFSAL in vigore dall'1.1.2004. Per la potatura delle siepi alte e per la sostituzione delle lampade che richiedano l'uso della scala, anche se queste mansioni rientrano tra i doveri del portiere, quest'ultimo, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, deve essere assistito da altra persona che sorregga la scala durante il lavoro. Va peraltro precisato che il lavoratore affetto da particolari disturbi può rifiutarsi di salire sulla scala, e quindi dovrà essere esonerato dall'effettuare queste prestazioni che, in caso d'infortunio, provocherebbero sanzioni civili e penali per l'amministratore, il quale, a norma del d.lgs n. 626/94, è il soggetto «datore di lavoro» responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro condominiali. Cambio di proprietà e spese condominiali Si chiede di conoscere su chi ricade l'onere delle spese condominiali in caso di successione a titoli particolare nella proprietà dell'alloggio. Giulio C. (Latina) Secondo un recente orientamento della suprema Corte (Cass. Civ., sez. II, 18/4/2003 n. 6323 ) il pagamento delle spese condominiali in generale deve essere chiesto a chi era condomino quando è sorta l'obbligazione, vale a dire a chi era proprietario nel momento in cui il lavoro o la spesa in contestazione si è resa necessaria ed è stata approvata dall'assemblea, anche nel caso in cui la spesa da sostenere sia la conseguenza di una lite giudiziaria o di una transazione. Alle spese legali, essendo solo un'obbligazione accessoria dell'obbligazione principale, che nel caso in esame ha ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative a lavori eseguiti quando l'attuale condomino non era ancora proprietario, si applica lo stesso trattamento (Cass. Civ. Sez. II, 1.7.2004 n. 12013). I quesiti vanno inviati a: Associazione romana proprietà edilizia (Arpe), via S. Nicola da Tolentino, 21 - Roma. Tel. 06485611 Fax 064746062

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