Si chiede di conoscere quale sia la procedura per accertare ...
(Rieti) Si premette che le clausole di un regolamento condominiale di natura contrattuale che presentino aspetti di invalidità rimangono efficaci e come tali devono essere considerate vincolanti fino a quando l'autorità giudiziaria - eventualmente adita anche da un solo condomino - non ne accerti e dichiari la nullità con la conseguenza che, solo con il passaggio in giudicato della sentenza, dette clausole potranno essere considerate come mai apposte. Ovviamente le clausole in questione possono essere modificate o revocate con l'unanimità dei consensi dei condomini di tutte le palazzine in sede assembleare. Si precisa peraltro che è ormai pacifico in giurisprudenza che la riconferma dell'amministratore debba essere considerata equivalente a nuova nomina che deve avvenire con la maggioranza inderogabilmente prescritta dall'art.1136, co. 4 cod. civ. Si aggiunge che non possa essere ritenuto legittimato un organo, quale l'assemblea generale degli amministratori, non costituito dai singoli condomini che devono essere tutti convocati come previsto dal citato art. 1136 c. c.; di conseguenza, dovranno essere considerate illegittime in quanto viziate di nullità le delibere assunte da tale organo a meno che i singoli amministratori non siano specificatamente e direttamente delegati dai singoli condomini che rappresentano ai quali, pur sempre, deve essere diretta la convocazione all'assemblea generale. Si chiede di conoscere quale sia la procedura per trasformare il rapporto di lavoro del portiere da tempo pieno e tempo parziale. Francesco Z. (Roma) In assenza di disciplina regolamentare per il servizio di portierato, a norma del C.c.n.l. Federproprietà-Confsal per i dipendenti da proprietari di fabbricati e del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, relativo al «part-time», può trasformarsi il rapporto di lavoro del portiere con alloggio da tempo pieno a tempo parziale, con delibera assembleare adottata a maggioranza semplice. Si precisa inoltre che, nell'ipotesi di radicale modifica del servizio di portiere, cioè da con a senza alloggio con la soppressione di quello a tempo pieno e l'assunzione del portiere «part-time», per il quale, il predetto contratto collettivo, non prevede espressamente la concessione dell'alloggio, è anche possibile attribuire a quest'ultimo una diversa destinazione. Per la validità di tale delibera è necessario il quorum qualificato dell'articolo 1136, co. 5, c.c. trattandosi di innovazione.