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Il limite massimo dell'orario di lavoro per il portiere è di 48 ore settimanali

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4del d.lgs. n. 66/2003, detto orario può essere suscettibile di superamento, fermo restando l'obbligo di rispettare, poi la durata media delle 48 ore. In virtù della predetta disposizione, c'è l'obbligo di far recuperare, con altrettante ore di riposo, le ore lavorate in più rispetto alla media fissata dalla legge. Pertanto, nell'arco temporale di vigenza dell'attuale C.C.N.L. Federproprietà-CONFSAL, le modalità di recupero, in linea di massima, saranno concordate con il lavoratore; in mancanza sarà il datore di lavoro a decidere. Ricostruzione e manutenzione del muro di contenimento Si chiede di conoscere a chi debba far carico l'onere di ricostruzione e manutenzione del muro di contenimento che delimiti anche il confine tra proprietà comune e proprietà esclusiva. Enrico G. - Roma Quando il dislivello fra la rampa d'accesso all'autorimessa e le proprietà confinanti è frutto dello sbancamento eseguito per la costruzione dell'edificio, l'onere della ricostruzione e manutenzione del muro di contenimento è a carico dell'intero condominio quale avente causa del costruttore, essendo irrilevante il fatto che detto muro costituisca confine tra proprietà comune e proprietà privata. Pertanto, la spesa per la ricostruzione del muro e per il risarcimento del danno subito dal proprietario dell'auto coinvolta nel cedimento di tale manufatto dovrà essere ripartita tra tutti i partecipanti al condominio in proporzione ai millesimi di proprietà. La ripartizione delle spese per il viale d'accesso al fabbricato Si chiede di conosceree quale debba essere la ripartizione delle spese per il viale di accesso, e le relative fioriere, ad un fabbricato condominiale. Gilberto A. Rieti Per il viale di accesso e le relative fioriere, comuni ad entrambe le scale, le spese, a mente dell'art.1123, co. 1°, c.c. vanno suddivise in base alla tabella di proprietà generale e non secondo il "godimento" del verde ivi esistente, atteso che, in tema di condominio, vige il principio che il maggior o minor uso della cosa comune non legittima maggiori imposizioni o sconti sulle spese. Risposte a cura dell'ARPE (Associazione Romana Proprietà Edilizia)

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