Le motivazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale danno nuova fiducia ai mercati
I mercati temevano nelle motivazioni appigli per le banche da utilizzare in sede processuale nonostante il già dato parere di conformità costituzionale della Marzano. Il titolo invece è cresciuto del 2,23% ed è tornato a quota 2,7 euro con scambi che hanno riguardato l'1% del capitale. Due i sospetti sulla legge Marzano: un trattamento disuguale rispetto all'amministrazione straordinaria disciplinata dalla Prodi-bis, che esclude la possibilità di proporre azioni revocatorie nella fase del risanamento dell'impresa; l'effetto distorsivo della concorrenza. Per la Corte Costituzionale Parmalat non è stata privilegiata dalla legge Marzano perché «la normativa persegue le stesse finalità della Prodi-bis». In pratica, secondo la Corte, i presupposti per l'ammissione al concordato «sono gli stessi» di quelli «previsti dalla legge fallimentare». Così come «identica è la disciplina quanto alla cedibilità delle azioni revocatorie e quella relativa al voto dei creditori». Non sono insomma fondate «le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003», il cosiddetto decreto Marzano appunto, relativo alle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza - adottato per risolvere la crisi Parmalat - in quanto pur introducendo una procedura speciale si perseguono le stesse finalità della Prodi. Legge di cui il decreto «condivide» le «finalità conservative del patrimonio produttivo» delle società attraverso il programma di cessioni in cui lo scopo è associato quindi a una modalità liquidatoria. Questo unitamente al far sì che l'imprenditore recuperi la «capacità di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni». Le motivazioni relative alla legittimità del decreto sono state apprese ieri dopo che erano state dichiarate lo scorso 5 aprile infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune banche e rimesse alla Corte dal tribunale di Parma per un parere prima di procedere, soprattutto in relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione. Dopo aver ricordato poi come il decreto sia stato convertito con modificazioni in legge, quanto all'articolo 3 della Costituzione, per la Corte le osservazioni girate dal tribunale di Parma - secondo il ricorso la Marzano contrasta in alcuni punti con la Prodi bis laddove attribuisce potere di richiedere danni a un'azienda insolvente - «non sono fondate» perchè la normativa «persegue le stesse finalità della Prodi-bis» e, in merito all'ampliamento che rappresenta, la Corte osserva come «non va escluso che la procedura si evolva». Sul tema dell'articolo 41, la Corte rigetta infine la tesi di un trattamento di particolare favore (il tribunale parlava di «ingiustificato privilegio» rispetto agli altri operatori economici e di «finanziamento forzoso» attraverso le revocatorie) rilevando come la Marzano costituisca una procedura speciale rispetto alla Prodi bis nella diversa modulazione della fase iniziale di intervento e nella maggiore articolazione degli strumenti utilizzabili. Tuttavia i presupposti per l'ammissione al concordato «sono gli stessi» previsti dalla legge fallimentare. Così come «identica è la disciplina quanto alla cedibilità delle azioni revocatorie e quella relativa al voto dei creditori». A sollevare questione di legittimità della legge Marzano era stato il Tribunale di Parma nell'ambito del procedimento tra Parmalat e la Hong Kong Shangai Bank, uno degli istituti che stanno affrontando uno dei contenziosi legali avviati dall'ex commissario (ed attuale amministratore delegato) di Parmalat Enrico Bondi. Le questioni di legittimità erano contenute in due distinte ordinanze trasmesse dal tribunale di Parma.