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Arriva la clausola di salvaguardia

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Le novità che stanno mettendo in difficoltà tutti i sostituti di imposta (l'Inps in merito ha comunicato di applicare le novità fiscali sui trattamenti pensionistici a partire dal mese di marzo p.v.) obbligati a rispettarle a decorrere dal mese di gennaio riguardano le nuove deduzioni per figli, coniuge e familiari a carico che sostituiscono le vecchie detrazioni familiari ed incidono sulla determinazione della base imponibile, dei redditi di lavoro dipendente, sulla quale vanno applicate tre nuove aliquote (più una a titolo di contributo di solidarietà). La circolare n. 2 del 3 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate, in merito, non concede ai sostituti d'imposta alcuna possibilità di proroga. A differenza della precedente riforma fiscale introdotta dalla finanziaria 2003, quindi, l'Agenzia delle Entrate non prevede alcun termine congruo per l'applicazione delle nuove disposizioni senza l'applicazione di sanzioni. Datori di lavoro, quindi, penalizzati dalle nuove disposizioni, ma non è altrettanto per i destinatari delle stesse (dipendenti, collaboratori, borsisti ecc.). Questi, infatti, possono avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi della clausola di salvaguardia qualora l'effetto del nuovo fisco sia penalizzante rispetto al passato. Il comma 352 della Finanziaria 2005 inserisce una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti che dovessero subire, per effetto della riforma, un peggioramento del loro trattamento fiscale. A tal fine viene stabilito che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2005, i contribuenti potranno applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, potranno cioè confrontare la nuova modalità di tassazione con quelle previste dai vecchi sistemi ed applicare quella più favorevole. L'applicazione della clausola di salvaguardia è stata prevista per la prima volta dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 289 del 2002, al fine di evitare un aggravio della tassazione a carico dei contribuenti per gli anni 2003 e 2004, in occasione dell'introduzione del primo modulo della riforma dell'IRPEF. Con la nuova disposizione è stata ulteriormente ampliata la facoltà del contribuente di optare per il sistema di tassazione a lui più favorevole. Egli, infatti, può confrontare il nuovo sistema di tassazione sia con quello in vigore al 31 dicembre 2002 sia con quello risultante dal primo modulo di riforma dell'IRPEF, in vigore fino al 31 dicembre 2004.

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