Ascensori, le spese di manutenzione spettano a tutti gli inquilini
Gli altri condomini si oppongono sostenendo che ciò non è possibile in quanto in primis non si può verificare chi usi o meno l'ascensore, e in secondo luogo non c'è stata alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea. Preciso inoltre che l'ascensore comunque si ferma solo al quarto piano, non arrivando al superattico. Quale è il Vostro orientamento al riguardo? L'art. 12 del Vs. regolamento di condominio esonera espressamente il condomino, che rinunci all'uso dell'ascensore, dal contribuire alle "sole spese di esercizio", mentre egli resta onerato pro quota delle spese di "ricostruzione", "manutenzione ordinaria e straordinaria", menzionate nel precedente art.10. Ciò posto il condomino proprietario del superattico è esonerato dal contribuire alle sole spese di esercizio dell'ascensore relative all'int. 19, che, peraltro non è servito dell'impianto, restando, invece, obbligato a contribuire in toto alle spese relative all'appartamento sottostante. Porte aperte al cinema È legittima una delibera assembleare che vieta l'uso degli appartamenti privati a scopo di riprese cinematografiche? Non riteniamo legittima la delibera assembleare che ha vietato l'uso dell'appartamento di proprietà esclusiva di un condomino per effettuare riprese cinematografiche. In assenza di espressa disposizione del regolamento contrattuale, infatti, non è possibile ai condomini, sia pure a maggioranza, disporre limitazioni nell'uso della proprietà privata. Può essere, invece, imposto al condomino l'obbligo di non occupare i beni comuni (scale, ascensore, androne, ecc.), e di non turbare la tranquillità del fabbricato. In tal senso appare corretta la decisione assembleare che tutti i mezzi e gli strumenti necessari per le riprese non transitino attraverso i suddetti beni comuni, visto che in passato ciò ha costituito giusto reclamo da parte dei condomini, ai quali l'occupazione dei beni stessi creava grave turbativa. Ma se il condomino si è organizzato a consentire il passaggio di persone e cose dall'esterno dello stabile attraverso le finestre del proprio appartamento e, quindi, senza arrecare alcun fastidio al diritto di godimento degli altri condomini, a nostro avviso nessun divieto può essergli imposto. Chi paga le ringhiere? In un edificio con balconi e terrazzi costituiti da parapetti in ringhiera e vetro, in caso di lavori straordinari di ripulitura delle facciate, come si deve ripartire la spesa per la sostituzione dei vetri e la ritinteggiatura delle ringhiere, tutto al singolo condomino proprietario del balcone o in millesimi di proprietà fra tutti i condomini? Inoltre in caso di caduta dei vetri con conseguenti danni a terzi è responsabile il proprietario del balcone o il condominio? le spese relative alla sostituzione dei vetri facente parte dei parapetti dei balconi devono essere affrontate in via esclusiva dai relativi proprietari, i quali sono anche responsabili degli eventuali danni derivanti dalla rottura dei vetri stessi. Sulla totalità dei condòmini potrà gravare esclusivamente la spesa relativa alla tinteggiatura della parte esterna della ringhiera La delibera sulle caldaie L'assemblea di condominio, la cui copia è in corso di notifica ai Condomini assenti, ha deliberato con 13 Condomini su 16 complessivi, rappresentanti millesimi 869,93 su 1000, la trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi. La delibera però non è assistita dal piano tecnico di fattibilità né della relazione peritale che accerta l'effettivo risparmio energetico. Si chiede se la delibera possa essere eseguita perché ritenuta valida in assenza di impugnazione ovvero si chiede se la