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Bonus: le istruzioni Inps per i datori di lavoro

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Ecco, in linee generali, cosa succede una volta che il lavoratore, avendone diritto, decide di chiedere la sospensione della contribuzione e il pagamento del bonus. Una volta che il lavoratore ha conseguito il diritto all'incentivo, egli deve comunicare per iscritto la richiesta del bonus sia all'Inps sia al datore di lavoro: di conseguenza, viene meno l'obbligo da parte del datore di lavoro del versamento della contribuzione pensionistica, compreso il contributo aggiuntivo dell'1% sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (legge n. 438/1992). Il pagamento del bonus può avvenire, però, soltanto dopo che l'Inps ha provveduto a fornire la necessaria certificazione: fino a quel momento il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi all'Inps. A questo proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che per stabilire la decorrenza del diritto farà fede la data di ricezione della domanda da parte del datore di lavoro, per cui il bonus decorre dal mese successivo a quello di ricezione della richiesta, se questa è contestuale o successiva all'apertura della finestra di accesso, oppure dal mese di apertura della finestra se la domanda viene ricevuta entro la fine del mese precedente quello di apertura della finestra stessa. Quando si paga. L'importo dei contributi pensionistici non versati deve essere pagato al lavoratore entro il mese successivo a quello cui si riferiscono gli stessi contributi. L'importo comprende sia la quota a carico del lavoratore sia la quota a carico del datore di lavoro, al netto di eventuali sgravi in favore dell'azienda. I datori di lavoro, in base alle caratteristiche contributive aziendali, dovranno determinare quanto dovuto per i contributi diversi da quelli dovuti al fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti e dovranno riportare tale importo in uno dei righi in bianco del modello DM10/2, utilizzando il codice tipo contribuzione "80" (lavoratori esclusi dalla contribuzione Ivs art.1, comma 12, della legge n. 243 del 2004), preceduto dal codice qualifica del lavoratore. Dovranno, inoltre, essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". I fondi sostitutivi. Per i datori di lavoro che occupano lavoratori iscritti a fondi sostitutivi o a evidenza contabile separata, gestiti dall'Inps, sono previsti adempimenti particolari. Se il datore di lavoro riceve la comunicazione e la certificazione dell'Inps dopo il conseguimento del diritto al bonus da parte del lavoratore, deve recuperare i contributi già versati portandoli a conguaglio nel quadro "D" del modello Dm 10/2, e per farlo deve utilizzare i codici L801 per il recupero dei contributi IVS per i lavoratori iscritti al Fpld e alle evidenze contabili degli ex Enti pubblici creditizi, ex articolo 1, comma 12, della legge 243/2004, L802 per il recupero delle contribuzioni pensionistiche già versate nei confronti dei dirigenti ex Inpdai, ex articolo 1, comma 12, della legge numero 243/2004 e L803 per il recupero dei contributi Ivs per i lavoratori iscritti agli ex fondi elettrici, telefonici e pubblici servizi di trasporto ed al fondo volo, ex articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004. Infine, per la compilazione della Parte "C" del modello 770/2005 Sempl. e del modello Cud 2005 (dati previdenziali ed assistenziali Inps), i datori di lavoro dovranno indicare i lavoratori interessati utilizzando il codice "80" nella casella "tipo rapporto" della sezione 1 dei "Dati previdenziali ed assistenziali Inps". Non dovrà, invece, essere barrata la voce "Ivs" e non dovrà nemmeno essere compilato il campo "retribuzioni particolari" per i fondi sostitutivi gestiti dall'Inps. Rubrica a cura di Iride Di Palma e Bruno Lodato

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