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Come ripartire le spese tra i condomini per i lavori all'ascensore

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Luigi Porri Non possiamo dire se la «tabella ascensore» possa essere utilizzata o meno per la sola ripartizione delle spese di ordinaria manutenzione dell'impianto o anche di quelle di straordinaria manutenzione. In ogni caso, esponiamo che per spese di manutenzione ordinaria devono intendersi quelle destinate a riparare danni da usura dell'impianto e quelle di ispezione periodica destinate preventivamente ad evitare che tali danni si verifichino. Per spese di manutenzione straordinaria devono intendersi quelle destinate a riparare guasti accidentali ovvero per eseguire sostituzioni di parti dell'impianto al solo scopo di rendere lo stesso più efficiente migliorandone la funzionalità. Diversa natura, invece, hanno le spese necessarie per adeguare l'impianto a normative di legge, in tal caso dovendosi considerare simili interventi come addizioni dell'impianto stesso ovvero ricostruzione di esso, le relative spese vanno normalmente ripartite in proporzione ai millesimi di proprietà, salva diversa prescrizione del regolamento condominiale. Aprire un'altra porta per entrare in casa Un condomino vorrebbe aprire una seconda porta di ingresso al pianerottolo del secondo piano per poter accedere più facilmente al proprio appartamento su due livelli. Il condomino può fare i lavori? Stefano Di Torto Un condomino può aprire una porta di accesso padronale nel muro di separazione del proprio appartamento dal pianerottolo comune, giacché l'art. 1102 c.c. applicabile al condominio in forza del rinvio contenuto nell'art. 1139 c.c. consente ad ogni condomino di apportare modifiche alle parti comuni, purché non ne venga alterata la destinazione e non rimanga impedito gli altri condomini di farne parimenti uso. I quesiti vanno inviati a: Associazione Romana Proprietà Edilizia (ARPE) via S. Nicola da Tolentino 21 - Roma.

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