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Ristrutturazioni, come ripartire le spese

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Sul terrazzo esiste l'impianto centralizzato condominiale Tv, nonché tre comignoli ed una canna di sfogo per gli odori. La scala «C» serve per accedere a tre appartamenti, al terrazzo, di proprietà esclusivo di un condomino, all'impianto centralizzato condominiale Tv, a tre comignoli e ad una canna di sfiato per gli odori. Sia i comignoli che la canna di sfogo per odori sono di proprietà di condomini che per accedere ai loro appartamenti non utilizzano la scala C, ma altre scale indipendenti. Considero che: 1) per i lavori di ristrutturazione della scala «C» le tabelle millesimali prevedono che le spese vadano poste a carico dei soli proprietari dei tre appartamenti e del proprietario del terrazzo (lastrico solare) e non già anche a carico dei condòmini che utilizzano l'impianto centralizzato condominiale Tv ed a carico dei proprietari dei tre comignoli e della canna di sfiato per odori; 2) il condomino proprietario del terrazzo potrebbe rinunciare all'uso della scala «C», e quindi non partecipare alle spese per la ristrutturazione della scala «C». Si chiede se è giusta una tale ripartizione delle spese? Michele D'Angelo Il regolamento di condominio prevede un ben preciso criterio di ripartizione per le spese da erogarsi per la scala «C» le quali sono poste a carico dei proprietari di tre appartamenti e del proprietario del terrazzo. I criteri di ripartizione delle spese fissate dal regolamento di condominio non possono essere modificati se non con l'unanimità. Ai sensi dell'art. 1118 c.c. il condominio proprietario del terrazzo non può rinunciare al suo diritto di sottrarsi alle spese della scala C. Condizionatori l'autorizzazione Nell'ultima riunione assembleare è stata chiesta l'autorizzazione per l'installazione dei condizionatori d'aria e non solo sulle parti comuni (chiostrine), in base alle vigenti normative. Vorrei un parere legale in merito. Claudio Bocci Il muro perimetrale comune di un edificio in condiminio non ha solo la funzione primaria di sostegno dello stabile. Ma anche quella accessoria e secondaria di appoggio di tubi, fili, condutture, insegne reclamistiche, etc., purché tale ultima utilizzazione sia contenuta entro i limiti di cui all'art. 1102 c.c, e non venga, dunque, impedito agli altri condomini di fame parimenti uso secondo il loro diritto. Non dovrà, inoltre, essere pregiudicato il decoro architettonico dell'edificio. Alla luce dei richiamati principi, deve, pertanto, ritenersi consentita l'installazione delle unità esterne dei condizionatori d'aria sulle pareti delle chiostrine condominiali, posto che ciò non comporta una lesione del diritto degli altri condomini di trarre dalla facciata comune analoghe utilità. Inoltre, poiché l'installazione avverrà su parti secondarie della facciata, è da escludersi che possa sussistere una alterazione della estetica del fabbricato. Affitto dell'ex locale dei cassoni È possibile affittare ad un condomino ex locale cassoni ormai in disuso dopo la trasformazione dell'impianto idrico da cassoni ad acqua diretta? L'Assemblea aveva dato il consenso all'unanimità condividendolo alla richiesta. Luigi Polti Per concedere in locazione un locale, originariamente destinato a contenere i cassoni idrici, è necessario il consenso dell'unanimità dei condomini. Potrebbe, infatti, sempre verificarsi la necessità di ripristinare l'originario uso del bene per soddisfare l'esigenza anche di un singolo condominio che potrebbe, legittimamente, vole istallare un nuovo cassone per realizzare, ad esempio, un doppio sistema di distribuzione idrica. È opportuno, inoltre, ricordare che il locale in questione è un volume tecnico e che, pertanto, un'eventuale modifica della sua destinazione, senza le necessarie autorizzazioni amministrative, configurerebbe un abuso edilizio. I quesiti vanno inviati a:

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