NEL nostro condominio l'impianto di riscaldamento è successivo alla costruzione del palazzo (il regolamento ...
La caldaia attuale si è rotta ed andrà sostituita, alcuni (8 su 31) condòmini chiedono di staccarsi dall'impianto centralizzato, proponendo l'acquisto di una caldaia più piccola conformata al numero di utenze e sono disponibili a pagare le spese per il distacco che non arreca nessun pregiudizio all'impianto stesso. Si chiede 1) l'impianto di riscaldamento è da considerarsi bene condominiale o solo impianto servizio per gli utenti? 2) le spese relative alla sostituzione della caldaia, competono a tutti i condòmini o solo coloro che usufruiscono del servizio? 3) le future spese straordinarie per l'impianto di riscaldamento competono a tutti i condòmini o solo agli utenti? 4) I condòmini distaccati possono esimersi del pagare contributi percentuali per il servizio di riscaldamento? Mario Sergi L'impianto di riscaldamento, installato in epoca successiva alla costruzione dello stabile è di proprietà comune ai soli condomini che all'epoca aderirono alla installazione. Le spese relative alla sostituzione della caldaia e le future spese straordinarie devono essere sostenute da tutti i comproprietari escludendo i due condòmini che non si allacciano all'impianto. I condòmini distaccati devono contribuire alle spese del servizio, salvo dimostrare che a seguito del distacco si ha una riduzione dei costi di gestione. Solo in tal caso possono richiedere ed ottenere una riduzione percentuale. In caso contrario sono tenuti per la intera quota. Fermo restando l'obbligo di contribuire per intero alle future eventuali spese straordinarie e di conservazione dell'impianto. Spese ordinarie e straordinarie L'amministratore di condominio è tenuto ad indicare, nei suoi rendiconti periodici, le spese di carattere ordinario (per portierato, pulizie varie, per illuminazione scale, riscaldamento ed accessori, etc.), da addebitare al locatario di un appartamento distintamente da quelle di carattere straordinario, (per lavori, rifacimenti, etc.) le quali ultime sono a carico del proprietario. Pia Mancini L'amministratore è tenuto solo su mandato espresso ad effettuare la distinzione fra spese di carattere dell'immobile e spese di carattere straordinario attribuibili al proprietario dello stesso. Lavori per impermealizzare La guaina di copertura del mio negozio è fatiscente e necessita di un intervento di impermeabilizzazione e sistemazione delle pendenze. Si chiede se la spesa è condominiale o ci sono altri riparti da dover effettuare. Marco De Noris In base al disposto degli art. 2 lett. a) che indica di proprietà comune «i lastrici solari» senza alcuna distinzione e l'art. 8 del Vs regolamento di condominio la spesa di impermeabilizzazione e sistemazione delle pendenze del lastrico di copertura del negozio va ripartita fra tutti i condomini in base alla tabella I quesiti vanno inviati a: Associazione Romana Proprietà Edilizia (ARPE) via S. Nicola da Tolentino 21 - Roma..