Il Tempo risponde
In data 1/11/2003, avendo compiuto nel mese di ottobre 67 anni, sono stato collocato a riposo. Avendo iniziato a lavorare nel luglio 1963, ed avendo riscattato 4 anni del corso di laurea, a quella data avevo maturato 44 ani e 4 mesi di contributi all'INPS, regolarmente riconosciuti. L'INPS mi ha liquidato una pensione calcolata su solo 40 anni di contributi. E' corretto? L'Ente con cui lavoravo mi ha riconosciuto, per 44 anni, un TFR di 284.000 ? (lordi) su cui ha effettuato una trattenuta IRPEF al 2000 pari a 86.684 ? più una trattenuta IRPEF dal 2001 pari a 6.161 ? per un totale quindi di 92.845 ?, cioè di circa il 32,60%. È corretto? Gian Piero C. - Roma Nel calcolo della pensione non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni, quindi il calcolo della pensione effettuata dall'INPS è senz'altro corretto. Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il discorso si fa un po' più complicato. Intanto, c'è da dire che dal 2001 sono state introdotte nuove modalità per la tassazione del tfr, con il decreto legislativo n. 47/2000. Il decreto prevede un'imposta sostitutiva dell'11% sulle quote di rivalutazione della componente finanziaria mentre, per la parte retributiva, è prevista un'imposta in base all'aliquota media calcolata sul reddito dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto al tfr. Un ulteriore aumento delle tasse sul tfr, inoltre, è stato stabilito con la legge 289/2002. Assegno di maternità dello Stato Mi interesserebbe sapere qualcosa di più sull'assegno di maternità dello Stato. Chi ne ha diritto, chi la paga e come si fa la domanda. Federica S. - Roma L'assegno spetta alle madri residenti in Italia, siano esse cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie (in possesso, però, della carta di soggiorno), per i figli nati, adottati o avuti in affidamento dopo il 1° luglio 2000. Per avere diritto deve verificarsi uno dei seguenti casi: la lavoratrice è gia assicurata e possiede almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento); la lavoratrice è disoccupata e tra la perdita del diritto alle prestazioni previdenziali e la nascita del bambino (o l'ingresso in famiglia) non sono passati più di nove mesi; la lavoratrice ha dato le dimissioni durante il periodo di gravidanza ed è in possesso di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi precedenti la nascita (o l'ingresso in famiglia del bambino).