IL fabbricato condominiale nel quale ho un appartamentino, è coperto per metà da terrazza di uso esclusivo, ...
Si è reso necessario dare delle ripartizioni al tetto, e l'amministratore ha posto le spese, pro quota, anche a mio carico in proporzione ai millesimi di proprietà. Io ritengo che le spese in questione debbano ricadere soltanto sui condòmini che ne traggono beneficio, e cioè solo a carico di quelli la cui proprietà ricade sulla verticale coperta dalla terrazza. Panfilo D'Annibale IL tetto oggetto della ristrutturazione fa parte delle «cose comuni» di cui al n. 1, dell'art. 1117 c.c. Il Vs. regolamento di condominio al capitolo IV prevede che le spese relative alle opere ed impianti destinate a servire una parte dell'edificio, vanno ripartite tra coloro che ne hanno interesse e se ne servono in base alla somma dei millesimi da essi rappresentati per le suddette opere di impianto con ciò richiamando espressamente quanto previsto dall'art. 1123 c.c. del c.c. Alla luce di quanto sopra riteniamo che le spese relative alla ristrutturazione del tetto in questione debbano essere ripartite unicamente tra i condòmini che ne traggono utilità. Il problema delle mansarde ABITO a Roma in un complesso residenziale composto da n. 12 palazzine intervallate da villini unifamiliari. La quasi totalità delle mansarde delle palazzine sono state modificate ampliando la cubatura di due o tre volte. Nei villini invece i posti macchina sono stati trasformati in sale hobby, aprendo finestre e porte. Infine alcuni appartamenti posti al piano terra hanno diviso l'appartamento in due appartamenti. Le conseguenze più eclatanti di questi abusi sono: - problemi di riscaldamento in quanto le mansarde e le sale hobby hanno ampliato a dismisura le loro fonti di calore inserendo nuovi termosifoni facendo si che la caldaia centralizzata non sia più sufficiente a far fronte alla necessità di tutti; - problemi per quanto riguarda lo scolo delle acque piovane in quanto sono state alterate le pendenze originali per cui le acque vanno a colpire le mattonelle della cortina dei fabbricati provocandone il distacco. Cosa si può fare per cercare di porre rimedio almeno in parte a questi scempi? Che cosa deve e può fare l'amministratore del condominio? Leopoldo Mattina IL condominio, e per esso l'amministratore in funzione di rappresentante legale, ha facoltà di attivarsi giudizialmente, per far valere la responsabilità di quei condòmini che attraverso le modifiche apportate alla proprietà privata hanno determinato il sorgere di problemi ai beni e servizi comuni. Altresì ciascun condòmino, salvo revisione delle tabelle da assumersi in sede assembleare all'unanimità dei partecipanti al condominio, può attivarsi ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. al fine di rivedere o modificare i valori proporzionali dei piani o porzioni di piano. Le certificazioni necessarie PREMESSO che il condominio che amministro non è in possesso della certificazione della legge 46/90, essa è obbligatoria? Se per ottenere la suddetta certificazione sono necessari dei lavori, essi possono essere eseguiti senza l'approvazione dell'assemblea qualora essa non fosse disposta ad effettuare i lavori? Inoltre qual è l'organo o ente che stabilisce super partes quali lavori sono da effettuare? Giorgio Bui LA legge 46/90 prevede che tutti gli impianti (elettrici, riscaldamento, radiotelevisivi, citofono) di nuova installazione e quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della legge siano eseguiti a regola d'arte, con materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (Uni) e del Comitato Elettrico Italiano. I lavori di adeguamento devono essere eseguiti da ditte abilitate in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali e la dichiarazione di conformità dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato. I collaudi e le verifiche al fine di accertare la conformità degli impianti spettano al Comune, alle Asl, ai