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Nel 730 clausola di salvaguardia

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di ALESSANDRO PRETI e CARLO MEZZETTI

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Il documento spiega anche la clausola di salvaguardia che debutta proprio con il modello 730/2004. La nuova circolare rende ufficiale, inoltre, il calendario dell'assistenza fiscale per il 2004, recependo le modifiche introdotte dal decreto del ministero dell'Economia e delle finanze n. 46. Entro aprile dipendenti, pensionati e assimilati sono tenuti a consegnare il modello 730 e il 730-1 con la scelta di destinazione dell'8 per mille al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta. Hanno un mese e 15 giorni di tempo in più, e conseguentemente la scadenza è fissata al 15 giugno 2004 dipendenti, pensionati, assimilati e collaboratori coordinati e continuativi che consegnano al Caf il modello 730, corredato della documentazione necessaria per i controlli ed il modello 730-1 con la scelta di destinazione dell'8 per mille. Le altre scadenze Entro il 15 giugno il sostituto d'imposta consegna al contribuente copia del modello 730 elaborato e del prospetto di liquidazione. Viene fissato al 30 giugno 2004, invece, il termine per la consegna al contribuente della copia del 730 e del prospetto di liquidazione elaborati dal Caf. Entro lo stesso termine il Caf è inoltre tenuto a comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile del modello 730 (modello 730-4). A partire da luglio il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti viene trattenuta la prima rata. Le altre rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50% mensile, saranno trattenute nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,4% mensile, sarà trattenuta nei mesi successivi. A novembre il contribuente riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,4% mensile, sarà trattenuta a dicembre. Al debutto la clausola di salvaguardia Nonostante il sostituto d'imposta non sia tenuto ad effettuare alcun adempimento in relazione all'applicazione della clausola di salvaguardia, la circolare conferma che lo stesso, in caso di assistenza fiscale diretta, deve calcolare la tassazione fiscale in vigore al 31 dicembre 2002 ed applicare la stessa, sui redditi del contribuente, qualora dovesse risultare più favorevole. Quindi la valutazione della convenienza all'applicazione della clausola di salvaguardia toccherà a chi presta assistenza fiscale. E nel prospetto di liquidazione, modello 730-3, il sostituto d'imposta dovrà indicare, barrando la casella posta nel frontespizio del quadro, se ha applicato o meno la clausola di salvaguardia. La circolare precisa, inoltre, che nel caso di dichiarazione congiunta la verifica della clausola di salvaguardia deve essere applicata separatamente per il dichiarante e per il coniuge.

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