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Terrazzo privato, come ripartire le spese di ristrutturazione

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Il fabbricato è costituito da 4 piani fuori terra ed è coperto da un terrazzo praticabile di proprietà di un condomino. Detto terrazzo è per metà chiuso al servizio di un locale (ex stenditoio) di proprietà dello stesso condomino mentre l'altra metà, pur essendo di proprietà del predetto condomino, è data in uso all'intero condominio e viene usato per stenditoio. Le spese di rifacimento dei cornicioni del terrazzo, alla stregua dei balconi e sottobalconi, sono a carico del proprietario del terrazzo stesso e in quale misura considerando anche che la metà è in uso gratuito all'intero condominio. Mario Bucci Il criterio di ripartizione delle spese del terrazzo privato dei quali una parte usato esclusivamente dal proprietario, alla quale va applicato l'art. 1126 c.c. e l'altra porzione anch'essa privata, ma concessa ad uso stenditoio dal proprietario a tutti i condomini. Parte questa le cui spese andranno ripartite secondo il 1° comma dall'art. 1123 c.c. a carico di tutti i fruitori, anche per la parte aggettante relativa alla porzione in uso esclusivo al proprietario, stante il contrasto giurisprudenziale in seno al Tribunale di Roma, la cui corrente di maggioranza è orientata a ritenerlo in modo unitario, applicando, quindi l'art. 1126 c.c. per la sua intera superficie, mentre la corrente di minoranza è orientata ad applicare all'oggetto l'art. 1125 c.c. Buon senso consiglierebbe di optare per la 1ª soluzione, se non altro perché il proprietario ha concesso benevolmente l'uso dell'altro terrazzo, con relativo oggetto a tutti i condomini. Se per «cornicione» deve intendersi la parte frontale e la sua parte sottostante, vista la particolare conformazione del manufatto, il relativo onere andrà posto a carico di tutti i condomini secondo un autorevole orientamento del Tribunale di Roma che fa rientrare tali elementi fra quelli caratterizzanti la facciata dell'edificio. Stazione radio per cellulari quali rischi per la salute L'assemblea di condominio deve valutare le proposte d'installazione di una stazione radio per telefonia cellulare sul terrazzo condominiale, fatta da un'azienda che opera a livello nazionale nel settore delle telecomunicazioni. Vorrei conoscere i rischi per la salute che possono subire gli abitanti dello stabile e sia sui danni che ad esso possono essere arrecati a seguito della realizzazione di tale intervento. Michele Di Fauro Non è possibile valutare apriosticamente se un'antenna per telefonia mobile sia o meno nociva alla salute. Ed infatti solo a seguito dell'installazione della stessa sarà valutabile l'emissione di onde e così il campo elettromagnetico creatosi. Occorre comunque sottolineare che gli impianti attualmente utilizzati dalle società di telefonia mobile rispettano la salute pubblica ed in particolare quella degli occupanti degli appartamenti sottostanti essendo per l'appunto l'emissione di onde diretta secondo l'orientamento dell'antenna stessa. Pertanto solo a seguito dell'installazione potrà verificarsi l'eventuale incidenza e dannosità dell'impianto. I quesiti vanno inviati a: Associazione Romana Proprietà Edilizia (ARPE) via S. Nicola da Tolentino 21 - Roma

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