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Arriva il decalogo di trasparenza per i Bot-people

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Un decreto del Tesoro, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, fissa in 10 articoli norme più stringenti per le banche nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato alla clientela. Vengono indicate le spese massime di tenuta dei conti titoli (uniformando i Bot a Ctz, Cct e Btp) e le commissioni massime per il collocamento dei Bot, con la possibilità quindi per la clientela di spuntare condizioni migliori. Il decreto, che aggiorna un analogo provvedimento del luglio '92, stabilisce analiticamente le comunicazioni che devono essere fornite ai risparmiatori in una specie di tabellone da affiggere nelle agenzie e indica i tempi esatti di accreditamento della valuta per le operazioni di pagamento sui titoli. Il decalogo di via XX Settembre si inserisce nel pressing sulla tutela del risparmio che il ministero sta portando avanti su più fronti, e che ha trovato una sintesi nel Ddl Tremonti. «La nuova versione del decreto - spiega la responsabile del Tesoro per il debito pubblico, Maria Cannata - prende spunto dalle novità tecniche che sono intervenute (la dematerializzazione dei titoli, l'introduzione dell'euro), ma anche dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto dalla clientela su interpretazioni un pò elastiche e a volte poco corrette da parte delle banche nell'assegnare i titoli». Il decreto cancella la «differenziazione tra Bot e altri titoli per quanto riguarda il tetto di spese massime che le banche potevano richiedere al cliente per la tenuta del conto titoli». Viene fissata ora una spesa massima uguale per tutti i dossier titoli «pari a 10 euro a semestre», un po' meno delle 20 mila lire l'anno che prima venivano chieste per i Bot (anche il doppio per le altre tipologie). Il decreto ribadisce che per Ctz, Cct e Btp «non è dovuto il pagamento di alcuna commissione, perchè è già il Tesoro che la paga attraverso la Banca d'Italia» (tra 15 e 40 centesimi). Se il risparmiatore «richiede i titoli da sottoscrivere in asta, li deve quindi avere senza addebito di commissioni», anche se la banca non partecipa direttamente all'asta.

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