FINALMENTE l'INPS esce allo scoperto e fornisce, con la circolare n.
Cambiano, innanzitutto, la misura del contributo dovuto dagli iscritti alla gestione separata Inps (collaboratori coordinati e continuativi, professionisti) che non siano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie ed anche le modalità di determinazione dello stesso. E' quanto stabilito dall'art. 45 della Legge 24 novembre 2003, n. 326. Il comma 1 del suddetto articolo stabilisce, infatti, che "con effetto dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti". L'Inps ha stabilito che: - l'aliquota contributiva dovuta dagli iscritti alla gestione separata INPS, non coperti da altra forma di previdenza obbligatoria, è pari al 17,80% per compensi fino ad euro 37.883,00 e del 18,80% per la parte dei compensi superiori a 37.883,00 euro e fino a 82.401,00 euro. Tali aliquote comprendono anche lo 0,50% dovuta per la tutela della maternità, per l'assegno per il nucleo familiare, e per la tutela per la malattia in caso di ricovero ospedaliero. - non sono inapplicabili, in favore degli iscritti alla gestione separata, sia la riduzione di tre punti per gli iscritti alla gestione commercianti soltanto se coadiutori del titolare d'impresa, sia quella del 50% dei contributi, prevista, per i commercianti titolari di pensione che hanno superato i sessantacinque anni; - per i pensionati iscritti alla gestione separata, continua ad applicarsi la speciale e preesistente normativa che fissa l'aliquota nella misura del 15%, per i titolari di pensione diretta e del 10% per gli altri pensionati nonché per i titolari di "ulteriori" rapporti assicurativi. Tenendo conto di quanto chiarito dall'INPS, pertanto, le nuove aliquote e massimali per il 2004 sono i seguenti: - 10%, per i collaboratori titolari di pensione indiretta o di reversibilità, per compensi fino al nuovo massimale di euro 82.401,00; - 10% per i collaboratori iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, per compensi fino al massimale di euro 82.401,00; - 15% (per il 2003 era il 12.5%) per i collaboratori titolari di pensione diretta, per compensi fino al massimale di euro 82.401,00.