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Le spese straordinarie dello stabile, chi deve pagare

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att. cod. civ., sono a carico dell'usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri attinenti alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria del bene, altresì sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. Al di fuori di tali ipotesi le spese attinenti alla conservazione e manutenzione straordinaria del bene sono sempre a carico del nudo proprietario. In tal senso il nudo proprietario deve farsi carico della spesa di sostituzione della caldaia individuale che presenti vizi o difetti originari tali da impedirne il corretto funzionamento. Una serranda multicolore Il «conduttore» di un negozio ha dipinto la serranda a diversi colori. Appena intervenuto in qualità di amministratore mi ha risposto che lui toglierà le vernici dalla serranda quando avrà letto che il regolamento di condominio vieti quanto da lui effettuato. Leggendo il regolamento di condominio non si riesce ad interpretare con esattezza il periodo dell'art. 5, e pertanto chiedo di darmi l'esatta interpretazione. Paolo Chirico L'art. 5 del Vs. regolamento di condominio, è speculare all'art. 1102 c.c., il quale in tema di cose comuni ne vieta l'uso ove questo sia suscettivo di alterare l'estetica delle parti comuni. In tal senso si esprime l'art. 5 del regolamento il quale vieta quelle «varianti» che alberino la «estetica» o la «simmetria esteriore» dello stabile. In tale ottica va inquadrata la verniciatura «multicolore» della serranda individuale, la quale deve ritenersi vietata. La sostituzione di griglie di ventilazione Su livello marciapiede sono poste delle griglie di ventilazione. A chi ne spetta la sostituzione, al condominio o al proprietario del garage, locato a pubblica autorimessa? Inoltre può il Condominio provvedere alla sostituzione ormai urgente di dette grigli addebitandone il costo al proprietario del garage? Luca Amosto Le griglie di ventilazione devono equipararsi quale parte integrante del solaio di copertura del garage utilizzato come calpestio del condominio e, quindi, la spesa andrà ripartita, ex art. 1125 c.c., fra il garage ed il condominio. L'amministratore ben può demandare all'assemblea la decisione al riguardo salvo il caso di urgenza che ex art. 1135 c.c., lo legittima a disporre la spesa autonomamente. I quesiti vanno inviati a: Associazione Romana Proprietà Edilizia (ARPE) via S. Nicola da Tolentino 21 - Roma

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