Come trasformare uno scantinato in una autorimessa al pubblico
F Occorre quindi fare riferimento al D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 39 - G.U. n. 57 del 10 marzo 1998) che, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi prevede le seguenti fasi procedimentali: 1) Il responsabile dell'attività soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi deve richiedere al comando dei VV.F. l'esame del progetto; 2) Il comando dei VV.F. si pronuncia sulla conformità del progetto presentato alla vigente normativa antincendi; 3) Il responsabile dell'attività, completate le opere di cui al progetto approvato, deve presentare al comando dei VV.F. domanda di sopralluogo e, accertato il rispetto e la sussistenza delle condizioni di sicurezza antincendio richieste, rilascia il certificato di prevenzione incendi che costituisce il nulla osta all'esercizio dell'attività (ai soli fini antincendi). La divisione delle spese Il condominio è provvisto di regolamento di condominio non depositato; un condomino ha rilevato che la tabella dell'ascensore non è equa (il condomino è un nuovo acquirente). Come va ripartita la suddetta tabella e quale maggioranza occorre per l'approvazione della nuova tabella. Grazia Boncolsi Il regolamento di condominio convenziale (approvato dai condomini con delibera assembleare) può derogare alle disposizioni di legge in materia di ripartizione delle spese, che non è, appunto, materia inderogabile, come espressamente sancisce l'art. 1138, ultimo comma c.c. Se un condomino non ritiene equa la tabella, può suscitare la convocazione dell'assemblea per discutere della questione e per deliberare eventuali modifiche, con la maggioranza prevista dal giò citato art. 1138. Altrimenti, può invocare l'intervento dell'autorità giudiziaria. Utilizzo delle scale Il Condominio ha 3 portoni d'ingresso. Ogni portone immette in una scala unica. All'ottavo piano servizi c'è un corridoio comune che si sviluppa lungo l'edificio e serve per l'accesso ai ripostigli ed ai terrazzi. Al corridoio si accede dalla sommità delle tre scale. L'art. 9 del Regolamento di Condominio dispone una servitù per l'uso di tale corridoio. Chiedo di conoscere se gli abitanti di una scala, servendosi del corridoio in questione, possono utilizzare a piacimento le altre due scale e gli due ascensori sia per salire che per scendere. Luigi Morabito L'art. 9 è finalizzato, a garantire la "sicurezza in caso di incendio" sicchè le parti di intercomunicazione esistenti in tale corridoio devono rimanere apribili. Va da se che le scale ed ascensori possono essere usati indistintamente da tutti i condomini, sia perché si ripropone l'esigenza di sicurezza in caso di incendio e sia perché esse sono da ritenersi comuni a tutti i condomini. I quesiti vanno inviati a: Associazione Romana Proprietà Edilizia (ARPE) via S. Nicola da Tolentino 21 - Roma