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Pronto il nuovo modello 730 per la dichiarazione dei redditi

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Il modello 730/2004 apre quindi la stagione delle dichiarazioni dei redditi e dovrà essere presentato entro il 30 aprile ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ovvero entro il 15 giugno al CAF. Le scadenze per sostituti e dipendenti Il modello 730 come ogni anno si presenta con una serie di adempimenti ai quali sono obbligati datori di lavoro e dipendenti. Ricordiamo i principali: - entro il 15 marzo: il sostituto d'imposta deve consegnare al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite; - entro il 30 aprile ovvero entro il 15 giugno: il contribuente deve presentare al proprio sostituto d'imposta ovvero al CAF la dichiarazione 730 e la busta contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef; il sostituto d'imposta o il CAF rilasciano ricevuta; - entro il 15 giugno: il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione 730-3; - nel mese di Luglio (per i pensionati a partire da agosto o da settembre 2004): il sostituto trattiene le somme dovute per le imposte, o effettua i rimborsi, sulle retribuzioni da corrispondere al contribuente. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le altre rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile; - entro il 30 settembre: il contribuente può comunicare al sostituto di non voler effettuare l'acconto IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quella indicata nel 730; - entro il 20 ottobre: il sostituto trasmette online alle Entrate le dichiarazioni predisposte; - entro il mese di novembre: il sostituto effettua, sulla retribuzione del contribuente, le trattenute relative all'acconto IRPEF. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalla retribuzione di dicembre. Il modello 730 e le novità della riforma fiscale Il primo modulo della riforma fiscale, entrato in vigore dal 1° gennaio 2003, ha modificato le tabelle per il calcolo dell'IRPEF ed introdotto la "no tax area". Tuttavia, la Finanziaria dello scorso anno prevede anche la clausola di salvaguardia che consente di quantificare l'IRPEF sulla base delle norme precedenti, qualora, dalla loro applicazione, scaturisca un'imposta inferiore. L'agenzia delle Entrate ha però ritenuto che i datori di lavoro e gli enti pensionistici non debbano effettuare conteggi in tal senso e, quindi, i conguagli di fine anno e la compilazione dei Cud verranno eseguiti solo sulla base delle aliquote, deduzioni e detrazioni in vigore dal 2003. Viceversa, nel modello 730, vi è l'esplicito obbligo, per chi presta l'assistenza fiscale, di determinare l'IRPEF applicando la normativa più favorevole al contribuente, senza che l'assistito ne debba fare richiesta. In sostanza, si tratta di effettuare i conteggi due volte, sia utilizzando aliquote, scaglioni e detrazioni del 2002, sia applicando le nuove tabelle in vigore dal 2003. Bisognerà, quindi, adottare la soluzione che risulterà più vantaggiosa per il contribuente.

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