Nuove regole per scegliere il General Contractor
Per 10 anni i vecchi requisiti tecnico-organizzativi saranno sostituiti con gli attestati di qualificazione
Ieri il consiglio dei ministri ha dato infatti il via libera a un decreto legislativo che modifica e integra la precedente versione di Dpr collegato alla Legge Obiettivo, alla luce delle osservazioni del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, i cui pronunciamenti hanno fatto seguito ai ricorsi mossi dalle Regioni. La maggiore novità, relativa al capitolo requisiti, introduce la possibilità per 10 anni, fino al 2013, di sostituire il possesso di requisiti tecnico-organizzativi nella realizzazione di opere con attestazioni Soa. Per il massimo livello, opere del valore di oltre 700 milioni di euro, le Soa (attestati di qualificazione), devono essere non meno di nove. Una sorta di moratoria, in attesa che nell'arco del decennio indicato dal governo per la realizzazione delle grandi opere, imprese e consorzi crescano e si formino sul campo e si attui una selezione naturale tra quelle effettivamente capaci e quelle no. Tra le altre novità, i tre gradi di classifica per importo delle opere, sì all'ammissibilità delle associazioni temporanee di imprese, progressivo aumento della capacità patrimoniale scaglionata nel tempo. Nella versione riveduta e corretta, per il General Contractor viene stabilito un sistema di qualificazione nuovo e diverso da quello degli appaltatori, considerati ruoli e compiti diversi nonchè la differente caratura economica delle due figure. Il sistema di qualificazione degli appaltato rapporta i requisiti massimi del costruttore a opere di 40 miliardi, mentre al contraente generale sono riferibili opere superiori a 250 milioni di euro. Non è stata invece accolta la richiesta della Conferenza Unificata di vietare la partecipazione alle gare alle associazioni temporanee di imprese, in quanto in contrasto con le disposizioni comunitarie. Tre i livelli individuati nel sistema di classificazione del G.C. La prima classifica comprende opere sino a 350 milioni di euro, la seconda opere fino a 700 milioni di euro, la terza opere superiori a 700 milioni di euro; per quest'ultima classifica i requisiti sono parametrati su 900 milioni di euro.