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Auto Gpl in garage, nuove norme

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m.del 3 dicembre 2002 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 283 che stabilisce che deve essere apposta la sigla Ece/Onu 67-01 sul libretto di circolazione cosa che è stata apposta con un adesivo dalla motorizzazione, un condomino però si è opposto facendo riferimento alla regola che vigeva prima del 2001 e resta comunque per gli impianti antecedenti il 2001; l'amministratore tergiversa, volendo dichiarazioni da enti preposti che non rilasciano dichiarazioni tranne quelle sopra descritte, rimandando tutto ad una prossima riunione condominiale, nel frattempo io seguito a parcheggiare l'auto in garage come mi è stato consigliato dal vice comandante dei vigili del fuoco, chiedo cosa devo fare? Serve una riunione di condominio? Ruggero De Nichilo La risposta si trova nel decreto del ministero dell'interno 22.11.2002 (disposizioni in materia di parcametro di autoveicoli alimentati gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto) e nella lettera circolare 12 marzo 2003 dello stesso ministero (d.m 22.11.2002 riportano testualmente: «il parcametro degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento Ece/Onu 67 - 01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati». «Le autorimesse di cui al precedente articolo 1 sono conformi al decreto ministeriale 1 febbraio 1986, nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37», di conseguenza, la possibilità di parcamento di autoveicoli alimentati a gpl è consentita alle condizioni indicate nel decreto 22.11.2002 e sopra sostanzialmente richiamate e, così come è stato chiarito nella circolare 12 marzo 2003, è «limitata al primo piano interrato e solo nelle autorimesse integralmente rispondenti alle disposizioni del d.m 1 febbraio 1986 (con esclusione quindi delle autorimesse in possesso del nop e non adeguate per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. L'autorizzazione per un gazebo Il mio appartamento è situato al piano terra e dispone di un giardino in uso esclusivo che ha anche un terrazzo a livello sul quale circa sei anni fa ho installato un'intelaiatura in ferro smontabile sulla quale posizionavo d'estate una tenda da sole che poi con il tempo ed il vento forte si è strappata e rotta e perciò sono venuto alla conclusione di non ricomprarla ma di mettere al suo posto delle grate di legno in modo da ottenere comunque dell'ombra e del riparo come se fosse un gazebo il tutto sempre smontabile, chiedo se per questa modifica debbo chiedere il permesso al condominio. Roberto Rossi - Roma Ai sensi dell'art. 1102 c.c., non è necessario, chiedere il consenso al condominio. Lavori all'attico Condominio deve provvedere a causa di rilevanti infiltrazioni di acqua al rifacimento dell'impermeabilizzazione di un balcone del piano attico sovrastante quello del 3° piano, si fa rivelare, che nel balcone preso in considerazione, il bordo perimetrale dell'attico si sviluppa sulla stessa verticale degli appartamenti sottostanti e pertanto quella porzione del piano attico non è da considerare terrazzo a livello poiché non funge da copertura agli appartamenti sottostanti. Laura Lissi — Frosinone La corrente giurisprudenziale di maggioranza del Tribunale di Roma è orientata a ritenere il terrazzo a livello, sia per la parte coprente, che per la parte aggettante un corpo u

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