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I problemi della pulizia e della manutenzione di una palazzina

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Per pulizia e manutenzione se ne è sempre occupata la famiglia. Adesso però le mie cognate dicono di non avere più tempo per pulire le scale e hanno deciso di dare incarico ad una persona, soltanto per le scale però, il resto rimane tutto come è sempre stato. Chiedo allora a Voi, posso io continuare a pulire le scale avendo tempo e voglia come ho sempre fatto? Sono obbligata ad aderire alla loro esigenza. Alessandra Codoni In tema di condominio vige il principio della maggioranza per cui le decisioni attinenti ai beni ed ai servizi comuni devono essere assunte con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., risultando vincolanti per la minoranza dissenziente. In tal senso può disporsi di modificare il servizio di pulizia delle scale affidandolo ad una ditta specializzata, oppure ad una dipendente con tutte le conseguenze fiscali, previdenziali e assicurative che ciò comporterà. Sarebbe opportuno trovare una soluzione bonaria ma se così fosse, Lei non si può opporre. I cancelli di ingresso ai box Il Regolamento di Condominio contrattuale prevede all'art. 2 che i cancelli di ingresso ai Box ed ai posti auto esterni siano parte comune indivisibile. Gli art. 10 e 11 dello stesso attribuiscono gli oneri per la manutenzione degli stessi, ai proprietari di Box e dei Posti Auto esterni. Un cancello carrabile motorizzato può essere usato come pedonale? Quali rischi e responsabilità esistono a carico del condominio in caso di sinistro? Di recente sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione sui predetti cancelli, con spese a carico solo dei proprietari dei medesimi. Le chiavi di accesso al condominio, per il tramite dei cancelli situati nelle aree posti auto esterni, competono solo ai proprietari di posti auto e/o loro inquilini, in quanto sono loro a sostenere tutti gli oneri, oppure debbono essere date indistintamente a tutti? Coloro che non sono proprietari potrebbero partecipare alle spese di manutenzione? Nel caso in cui le chiavi debbono essere rilasciate a tutti indistintamente o l'assemblea decidesse di far partecipare tutti alle spese va modificato il regolamento di condominio? Che quorum sarebbe necessario? G.R. Il Vs. regolamento di condominio estremamente chiaro, attribuisce la proprietà dei cancelli, e delle rampe di accesso ai box a tutti i condòmini e dispone anche una precisa ripartizione in materia di spese attribuendo tutte le spese (manutenzione ordinarie, straordinarie ricostruzione, tasse etc.) ai soli proprietari dei box o dei posti auto esterni. In merito alla attuale situazione che si è creata nel Vs. condominio si precisa: 1) non vi alcun impedimento o limite all'utilizzo del cancello carrabile motorizzato anche per i pedoni. I rischi e le responsabilità sono connesse esclusivamente alla corretta manutenzione del cancello e sono gli stessi che valgono per il passaggio delle auto. Ciò, almeno che non vi siano delle specifiche prescrizioni e divieti imposte dal tipo di cancello utilizzato o dalla ditta installatrice; 2) le spese per la manutenzione dei cancelli sono da porsi a carico solo dei proprietari dei posti auto come impone il regolamento di condominio. In merito all'utilizzo dei cancelli il regolamento di condominio non lo esclude anzi considera la proprietà degli stessi comune, quindi le chiavi possono (non devono) essere date anche agli altri condòmoni. I quesiti vanno inviati a: Associazione Romana Proprietà Edilizia (ARPE) via S. Nicola da Tolentino 21 - Roma

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