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IL BONUS figli di 1.

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È quanto si legge nel decreto attuativo del ministero del Welfare, nel quale si precisa che l'assegno sarà erogato «alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie». Il provvedimento sottolinea che «l'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità e con qualsiasi altro reddito». Agli operatori dei vari comuni italiani basterà cliccare sul sito internet dell'Inps (www.inps.it) per accedere al servizio di acquisizione e trasmissione delle richieste di assegni per i secondi figli. Lo annuncia lo stesso istituto di previdenza in una nota, sottolineando che «le procedure informatiche sono a disposizione solo dei comuni che, una volta verificati i requisiti del richiedente, potranno inviare telematicamente all'Inps la lista dei mandati di pagamento». A due giorni dall'entrata in vigore della legge l'Inps ha già predisposto le procedure informatiche.

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