Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+

Garage, problemi di ampliamento

default_image

  • a
  • a
  • a

Essendo i condomini in numero superiore, il parcheggio avviene con turnazione. Alcuni condomini hanno proposto di aumentare la superficie del garage, realizzando dei box per ogni condomino). Ciò comporterebbe, tra l'altro, l'abolizione di alcune cantine private. Quale maggioranza è necessaria per poter deliberare l'opera e che fare con eventuali dissenzienti. Ciriaco Labella L'aumento della superficie del garage per realizzarvi dei box (uno per ogni condomino) ove annenisse utilizzando spazi comuni, costituendo innovazione, potrebbe essere effettuata con deliberazione adottata con la maggioranza di cui al 5° comma dell'art. 1136 c.c. (maggioranza partecipanti al condominio, con 2/3 del valore dell'edificio) ed i condomini dissenzienti legittimamente, a loro richiesta, sarebbero esonerati dalla partecipazione alle spese. Nel caso in esame l'assenso è rimesso esclusivamente ai proprietari delle cantine che non possono essere espropriati per realizzarvi box ad uso comune. Proprietari che dovranno vendere o cedere qualsivoglia titolo ai condomini interessati all'acquisto la loro proprietà con atto idoneo. Lavori all'ascensore ripartizione delle spese Gradirei un parere su una decisione presa nell'assemblea riguardante la ripartizione dei lavori straordinari eseguiti all'ascensore del condominio (riguardano sostituzione dell'argano; del motore, le funi, il quadro elettrico, e l'aggiornamento alla legge 46/90). La ditta esecutrice dei lavori ha offerto il pagamento in dieci anni, con quota mensile, che comprende tutta la manutenzione esclusa la forza motrice. L'assemblea ha accettato l'offerta. La somma è stata suddivisa una parte con la tabella di proprietà ed una parte con quella dell'ascensore. Al consuntivo alcuni condomini hanno dichiarato la spesa deve essere ripartita tutta con la tabella di proprietà visto che si riferisce ad una manutenzione integrale. Invece i proprietari del piano terra non intendono pagare asserendo che la sostituzione del tutto è stata causata dall'usura dei materiali, e pertanto deve essere ripartita come manutenzione ordinaria con la tabella dell'ascensore. Luca Noi Le opere necessarie per eseguire l'adeguamento dell'impianto dell'ascensore alla legge 46/90 apportano nuovi elementi all'impianto, in aggiunta a quelli che già lo compongono. Le relative spese, pertanto, analogamente a quanto avviene per l'installazione di un nuovo impianto, dovranno essere suddivise secondo i millesimi di proprietà generale. Le spese necessarie alla sostituzione di quegli elementi logorati dall'uso (ad es. le funi) dovranno, invece, essere suddivise secondo la «tabella ascensore» in base alla quale, secondo la definizione piuttosto generica del regolamento devono essere ripartite le spese per gli ascensori. Cartello pubblicitario problemi di affissione Nel nostro condominio ha sede una concessionaria della Regie Auto. Il concessionario (proprietario dei negozi) ha affisso sulla facciata perimetrale della palazzina un cartello pubblicitario della sua attività delle dimensioni di circa ml. 1.50x50. Si fa presente che il condominio non ha mai rilasciato autorizzazione in merito. L'amministratore è autorizzato a richiedere la rimozione del cartello? Nel caso di mancata rimozione conte deve procedere? Ilaria Bensanti Il regolamento condominiale non prevede specifici divieti al riguardo. Peraltro l'articolo 1102 del codice civile consente a ciascun condomino di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti al condominio di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In linea generale, pertanto, l'opera in oggetto appare pienamente lecita, non essendo richiesta alcuna autorizzazione assembleare. L'unico aspetto meritevole di approfondimento tramite indagine tecnica appare quello relativo alla eventuale lesione del decoro architett

Dai blog