LA LEGGE 14 febbraio 2003 n.

Le prime sono quelle il cui rapporto di lavoro abbia una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente ed un compenso percepito nel medesimo anno solare non superiore ai 5 mila euro. Qualora si superassero tali limiti le prestazioni occasionali rientrerebbero nell'ambito normativo del lavoro a progetto. Considerato che la legge Biagi non fornisce alcuna indicazione sul regime fiscale applicabile ai redditi percepiti dai lavoratori occasionali e da quelli a progetto, si ritiene che lo stesso sia uguale a quello precedente alla riforma. PREVIDENZA ESTESA ANCHE AI LAVORATORI OCCASIONALI — Il disegno di legge finanziaria 2004 prevede, inoltre, l'ampliamento della platea dei soggetti tenuti a iscriversi alla gestione separata Inps. È in arrivo, infatti, la copertura previdenziale anche per i lavoratori che intratterranno rapporti aventi per oggetto prestazioni occasionali. Le modalità per il calcolo e il versamento della contribuzione saranno le stesse di quelle previste per i collaboratori coordinati e continuativi. L'unica particolarità è l'introduzione di una soglia di reddito oltre la quale si ha l'obbligo di iscrizione. L'adempimento, infatti, dovrebbe scattare solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5 mila euro. NOVITÀ SUL FRONTE FISCALE E PREVIDENZIALE CON DUBBI E INCERTEZZE — I compensi corrisposti ai lavoratori a progetto, analogamente a quelli dei co.co.co., rientrano tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 47, lettera c-bis del Tuir e l'ipotesi particolare dei redditi di amministratore e sindaco di società, se percepiti da dottori commercialisti o da ragionieri collegiati, che rientrano tra i redditi di lavoro autonomo. Tali redditi continueranno ad essere certificati con il Cud, mentre il contributo Inps continuerà, come in passato, a essere dovuto per due terzi dal committente e un terzo dal prestatore. Dal punto di vista fiscale la fattispecie dei compensi per attività occasionali di lavoro autonomo rientrano tra i redditi «diversi» individuati nell'articolo 81, lettera l del Tuir. In prima approssimazione, in attesa di puntuali chiarimenti, sembra che dal punto di vista contrattuale, i rapporti occasionali, possano dividersi nelle seguenti categorie diversamente regolamentate dal punto di vista fiscale e previdenziale: - occasionali «minori»: sono soggetti il cui rapporto ha una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e il corrispettivo nel complesso percepito, nel medesimo anno solare, non supera i 5 mila euro. In questo caso il reddito percepito dovrebbe rientrare tra i redditi diversi indicati dall'articolo 81 lettera l del Tuir e che, non sussista l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps; - occasionali che superano i limiti dei 30 giorni e dei 5mila euro l'anno: questa figura contrattuale è individuata è caratterizzata da un rapporto in cui sia individuabile un apprezzabile grado di "continuità". In presenza dei suddetti presupposti, il contratto rientra tra i lavori a progetto e fiscalmente è qualificabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicato dall'articolo 47 lettera c del Tuir, certificato con il Cud e da assoggettare a contributi ai sensi della legge 335/95; - occasionali titolari di un contratto non riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro con un compenso previsto superiore ai 5mila euro l'anno. Fiscalmente il reddito rientrerebbe tra i redditi occasionali di lavoro autonomo (ai sensi dell'articolo 81 lettera l del Tuir) e, dal 1° gennaio 2004, è soggetto all'obbligo del versamento del contributo alla gestione separata dell'Inps (due terzi dal committente e un terzo dal prestatore).