L'ITALIA ha stipulato delle convenzioni con Paesi con i quali è più forte il fenomeno emigrazione, allo ...

Quindi, attraverso le convenzioni, il lavoratore assicurato all'estero o lo straniero in Italia possono sommare i contributi versati in Italia con quelli versati in altri Paesi ed ottenere così una pensione (totalizzazione dei periodi). Possono, altresì, ottenere il pagamento della pensione a carico di un Paese vivendo in un altro e beneficiare della parità di trattamento con i cittadini del Paese in cui si presta attività lavorativa. I lavoratori interessati sono tutti coloro che in Italia sono assicurati con l'Inps. La materia principale delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale è la tutela pensionistica per vecchiaia, invalidità o morte. Ogni Stato liquida la pensione in base alle proprie leggi nazionali. Le convenzioni rivestono fondamentale importanza se l'interessato non raggiunge i requisiti per ottenere una pensione autonoma in uno o in tutti gli Stati in cui ha lavorato. COSA FARE Il lavoratore può presentare la domanda di pensione nello Stato in cui risiede oppure in quello in cui ha lavorato. Per semplificare le procedure è opportuno che la domanda di pensione venga presentata all'Ente previdenziale del Paese di residenza. La domanda di pensione presentata in uno Stato è valida a tutti gli effetti anche per l'altro Stato convenzionato. È l'istituzione del Paese (di residenza o di lavoro) dove si presenta la domanda, che si fa carico di segnalare all'Ente pensionistico dell'altro Paese la richiesta presentata dal lavoratore. I moduli di domanda, da ritirare presso l'ente previdenziale estero, sono bilingue, in italiano e nella lingua del Paese convenzionato. In essi vanno riportate le informazioni anagrafiche e quelle sulla carriera assicurativa. TOTALIZZAZIONE Il lavoratore può sommare i periodi lavorati nei due stati quindi può totalizzare ed ottenere una pensione in pro rata. Questo significa che ogni stato liquiderà il suo pezzo di pensione. La totalizzazione non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini del diritto alla pensione, dei contributi maturati negli Stati convenzionati, dove l'interessato ha prestato la sua attività lavorativa. È ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se i periodi assicurativi sono inferiori a tale periodo minimo, i contributi non sono comunque persi, ma vengono utilizzati dall'altro Stato. Il periodo minimo, che in Italia è pari a 52 settimane, può essere perfezionato anche solo con i contributi figurativi per il servizio militare. Nel caso in cui il lavoratore abbia sul suo estratto conto previdenziale Inps i soli contributi figurativi per il servizio militare, l'accreditamento di quest'ultimo è condizionato dalla presenza di contribuzione estera da totalizzare.