Lavori di consolidamento, devono pagare tutti
A). Ho proceduto ad ottemperare alla delibera ma alcuni condomini, proprietari dei boxes esterni alla palazzina, mi hanno invitato a riformulare una nuova suddivisione delle spese, escludendo i quorum millesimali attribuiti ai cespiti suddetti in quanto, dette unità non saranno interessate dalle opere in parola. Le opere di consolidamento strutturale di un fabbricato sono necessarie e così rilevanti per tutti i condomini in quanto afferiscono all'integrità e quindi «sopravvivenza» dell'intero edificio a nulla rilevando la posizione specifica dell'immobile di ogni singolo condomino. Unica eccezione può verificarsi ove il condominio sia costituito da diversi fabbricati, in tal caso alla manutenzione di ogni fabbricato dovranno esclusivamente concorrere i condomini proprietari di unità immobiliari site nel medesimo fabbricato ex art. 1123 c.c. 3° comma. Per l'effetto solo ove i boxes costituiscano entità strutturalmente autonome rispetto all'edificio oggetto dei lavori, allora i medesimi proprietari saranno legittimati a non concorrere alle spese di consolidamento dell'edificio principale. Manutenzione come ripartire le spese Nel condominio da me amministrato verranno realizzati da ditta specializzata lavori di manutenzione ordinaria ed in particolare il rifacimento dei prospetti esterni e della chiostrina interna. Essendo l'edificio suddiviso in due scale ove sulla chiostrina si affacciano solo alcuni appartamenti della scala A ed il pianerottolo della stessa scala si chiede come ripartire le spese tra i condomini. La chiostrina interna di un edificio condominiale è bene comune dell'edificio stesso essendo una parte strutturalmente necessaria affinché si realizzi il volume che costituisce, per l'appunto, il fabbricato in condominio. Salvo che non vi siano particolari disposizioni del regolamento di condominio si ritiene che tutti i condomini debbano parteciparvi atteso che, dalla documentazione rimessa a codesta Associazione, si evince che trattasi di un unico edificio (per tutte Cass. Civ. n.° 11435/1993). Potatura di un pino nel giardino comune Nel nostro condominio, in un giardino di proprietà esclusiva, esiste un pino piantato dal proprietario del giardino stesso. Essendo al momento giunta la necessità di dover eseguire una potatura per riequilibrare la pianta, eliminando il rischio di caduta rami, o in futuro della pianta stessa; il proprietario, condomino, richiede che la spesa di potatura, venga ripartita tra i condomini quale spesa condominiale. Secondo lo stesso, sarebbe infatti applicabile il criterio di riparto indicato nella sentenza 3666/94, ove le piante ad alto fusto considerate funzionali al decoro dell'edificio, vedono le relative spese di potatura o manutenzione ripartite tra i partecipanti al condominio. Si chiede di chiarire se l'applicazione di tale sentenza, comporti anche per il futuro, una responsabilità da parte del condominio per eventuali danni a cose o persone, procurati da caduta della pianta. In tal caso si richiede quale formula il condominio dovrebbe inserire, per evitare una sua responsabilità in merito ai danni. Nel caso il condominio volesse comunque farsi carico della manutenzione, anche nel caso di sola competenza del singolo, la eventuale delibera dovrebbe essere presa all'unanimità? La sentenza n. 3666 del 18 aprile 1994 effettivamente stabilisce il principio, sino ad oggi non smentito da pronunce successive, per il quale alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tuttavia tenuti a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e, comunque, siano state poste a dimora dal costruttore. Nel caso in cui la messa a dimora fosse stata fatta dal proprietario del gia