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Alitalia, il governo vara la privatizzazione

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Maroni: non siamo contrari ma preoccupati. Chiederemo garanzie sull'attuazione del piano

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I due schemi contrattuali disciplinano le condizioni applicabili nei rapporti banca-cliente, con riferimento ai servizi riconducibili ai settori del risparmio gestito, dell'intermediazione in strumenti finanziari e degli strumenti di pagamento. Il contenuto di alcune di tali condizioni può presentare aspetti lesivi della concorrenza, data l'uniformità di elementi essenziali dei contratti. Ma non solo. Secondo l'Authority, i due schemi contrattuali potrebbero prevedere «aspetti che potrebbero risultare non idonei a tutelare il cliente». In particolare, sottolinea l'Antitrust, i due schemi «presentano disposizioni che consentono alla banca di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni contrattuali applicate; le stesse disposizioni prevedono che le modifiche così introdotte, se generalizzate, possano essere comunicate al cliente, anzichè in forma individuale, mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale». Dalla data di tale pubblicazione iniziano a decorrere i termini per l'esercizio del diritto di recesso alle condizioni precedentemente applicate. Per quanto concerne lo schema contrattuale relativo ai servizi di investimento, «la tutela dell'investitore, ai fini della concorrenza tra intermediari, non sembra assicurata dalle condizioni previste per le operazioni in conflitto d'interesse».

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