Unico 2003 il ravvedimento

s.,la lunga stagione riguardante il modello Unico 2003. Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 472/97, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale può essere comunque sanata purché la stessa sia presentata entro 90 giorni da termine ordinario di scadenza. Si fa presente che proroga di tre giorni concessa, dall'agenzia delle Entrate, alla scadenza della presentazione telematica della dichiarazione, sposta in avanti anche i termini dei relativi ravvedimenti. L'allungamento in avanti di tre giorni dei ravvedimenti è, infatti, confermato dalla stessa Agenzia, con un comunicato stampa del 31 ottobre, "come naturale conseguenza del rinvio della scadenza del 31 ottobre". I contribuenti che non hanno fatto in tempo a presentare Unico 2003, possono quindi rimediare presentandolo in via telematica entro 90 giorni a partire dal 3 novembre u.s.. Il ravvedimento, considerando il termine del 31 ottobre, sarebbe scaduto il 29 gennaio 2004. Per effetto della proroga tale termine si allunga fino al 1 febbraio 2004, che, a sua volta, è differito a lunedì 2 febbraio, in quanto il 1 febbraio cade di domenica. Le dichiarazioni scartate: entro oggi l'invio senza sanzioni Occorre, inoltre, tenere conto che le dichiarazioni presentate online si considerano tempestive se trasmesse nei termini, anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ripresentate entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'Agenzia. Ne consegue che, ad esempio, la dichiarazione che il sistema telematico ha scartato il 3 novembre potrà essere presentata, sempre in via telematica, entro oggi lunedì 10 novembre (in quanto l'8 ed il 9 novembre sono termini fiscalmente festivi). Le sanzioni per la ritardata presentazione I contribuenti che presentano le dichiarazioni annuali (Unico 2003, Iva 2003, Irap, o modello 770 ordinario) in ritardo, ma entro 90 giorni dalla scadenza del termine, per pagare le sanzioni devono verificare quante sono le dichiarazioni presentate. A ogni dichiarazione, infatti, corrisponde un'autonoma sanzione. Le sanzioni da versare, quindi, possono essere anche più di una. Si può fare l'esempio di una persona fisica, anche sostituto d'imposta e titolare di partita Iva, che non avendo presentato il modello Unico 2003 entro il 3 novembre, lo presenta in via telematica entro il 2 febbraio, con quattro dichiarazioni: redditi, Iva e Irap. Per la presentazione in ritardo delle quattro dichiarazioni, tenuto conto che la sanzione applicabile è di 258 euro, per ciascuna di esse, ha diritto alla riduzione a un ottavo del minimo di ciascuna sanzione. Deve quindi la sanzione minima di 32 euro, cioè un ottavo arrotondato di 258 euro, per ogni dichiarazione presentata in ritardo, per un totale di 128 euro.