IL 17 NOVEMBRE e il 1° dicembre (sia il 16 novembre sia il 30 cadono di domenica), sono i prossimi appuntamenti ...
I lavoratori parasubordinati sono tutti coloro che esercitano un'attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica. La scadenza del 17 novembre, è quella che riguarda tutti i committenti, coloro che hanno alle loro dipendenze collaboratori coordinati e continuativi (amministratori, sindaci o revisori di società, collaboratori di giornali, riviste ed enciclopedie ecc.). Il versamento deve essere effettuato dall'impresa committente sui compensi liquidati nel mese di ottobre, tramite il modello F24. Poiché il modello F24 non consente di identificare quali siano i collaboratori per i quali sono versati i contributi, le imprese committenti di collaborazione coordinata e continuativa e dei venditori porta a porta hanno l'obbligo di compilare il modello GLA annualmente e presentarlo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le collaborazioni o entro il 30 aprile chi fa la denuncia con supporto magnetico. La data del 1° dicembre è il termine entro il quale devono pagare i contributi all'INPS coloro che svolgono attività professionale. La scadenza di novembre riguarda il secondo acconto dei contributi dovuti all'INPS sui redditi derivanti da attività professionali svolte abitualmente, anche se non in via esclusiva, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. Il reddito netto di riferimento è quello che risulta dalla dichiarazione annuale ai fini fiscali (IRPEF). Naturalmente l'esatto ammontare del reddito si conosce soltanto l'anno successivo, per cui gli interessati devono versare il contributo, riferito ai redditi dell'anno precedente, con il sistema degli acconti e, poi, del saldo fiscale e con le stesse scadenze previste per i versamenti IRPEF. Il contributo dovuto all'INPS, dai lavoratori parasubordinati, è di misura diversa a seconda dei casi: · Per i collaboratori e i professionisti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è pari al 14% (a partire dal 2000 l'aliquota sale di un punto percentuale ogni due anni, fino ad arrivare al 19%). Nel contributo è incluso uno 0,50% per finanziare le prestazioni di maternità, per gli assegni familiari e per la malattia in caso di ricovero ospedaliero. · Per i collaboratori titolari di pensione, dal 1° gennaio 2003, tutti coloro che hanno una pensione di vecchiaia o di anzianità, il contributo è del 12,50%; · Per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, o già titolari di pensione di reversibilità, il contributo è pari al 10%. Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita. Nel 2003 il massimale è di euro 80.391. Non è previsto alcun minimale contributivo annuo, per cui i contributi possono essere versati anche per redditi molto modesti. Però si deve tenere conto che per poter accreditare ai fini pensionistici l'intero anno di assicurazione la legge vuole che il contributo sia versato su un reddito minimale che è quello stabilito per i commercianti che per quest'anno è pari a euro 12.590. Gli assicurati in possesso dei requisiti previsti dalla legge e su domanda, possono accedere alla pensione di vecchiaia, all'assegno di invalidità, alla pensione di inabilità, alla pensione ai superstiti e all'indennità una tantum. L'indennità una tantum è una prestazione a cui hanno diritto i superstiti quando i requisiti contributivi per la pensione non sono stati raggiunti dall'assicurato deceduto. L'indennità viene pagata in proporzione all'entità dei contributi versati a favore del defunto purchè nei cinque anni precedenti la data della morte risulti versato almeno un anno di contributi. Per saperne di più Per le attività professionali, il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente è calcolato sul reddito e